Responsabilità Medica e Sanitaria
L’accertamento dei casi di malasanità
Gli Avvocati dello Studio Legale Archimede offrono la propria consulenza nei casi in cui si configuri un episodio di malasanità, che abbia provocato danni psicofisici o la morte del paziente per negligenza, incompetenza ed errori medici di qualsiasi natura.
Gli Avvocati avranno modo di verificare errori e/o danni alla salute del paziente occorsi a causa di una diagnosi errata o di una malpractice medica, a seguito di attento vaglio in fase pre-analitica da parte di consulenti medico-legali indipendenti, che hanno conseguito un’alta specializzazione nelle varie branche della medicina moderna.
Questo consente di stabilire la natura del nesso tra le cause delle lesioni o del decesso del paziente e la condotta medica assunta e che ha determinato l’evento contestato.
La materia di riferisce anche a interventi chirurgici mal riusciti o non conformi alle consuete tecniche utilizzate secondo l’ordinamento e la deontologia medica.
Tutti i casi di presunta malasanità verranno definiti a seguito della consegna della documentazione completa e delle cartelle cliniche inerenti la storia medica e l’evento specifico del quale il paziente è stato vittima.
La definizione del quadro probatorio in relazione al caso di malasanità è fondamentale per l’intero impianto processuale e per una possibile citazione in giudizio della struttura sanitaria e/o del medico responsabile, estendibile all’equipe ed al personale infermieristico eventualmente coinvolto a vario titolo.
Le fasi di denuncia dei casi di malasanità
Chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente (n.b. Art. 696-bis c.p.c.: Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite). La presentazione del ricorso alla CTU preventiva costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova invece applicazione l’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
Gli Avvocati dello Studio Legale Archimede saranno a completa disposizione per qualsiasi chiarimento in merito e per trovare caso per caso la migliore soluzione tesa a raggiungere un ragionevole ed equo risarcimento proporzionato al danno cagionato.

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