La presenza di testimoni in un incidente stradale è molto importante per chiedere il risarcimento del danno all’assicurazione di controparte.

L’elevato numero di vetture in circolazione ha come conseguenza inevitabile quella di causare un elevato numero di incidenti stradali nelle vie urbane ed extra urbane. Bisogna prestare molta attenzione alla compilazione dei relativi moduli. Nel momento in cui si verifica un sinistro stradale e si procede alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell’assicurazione di controparte, ciò che può fare la differenza in un ipotetico giudizio è proprio la presenza o meno di testimoni.

Il dato normativo

Relativamente alle tempistiche dell’indicazione dei testimoni, l’art. 135 del Codice delle Assicurazioni è chiaro nell’affermare che l’identificazione di eventuali testimoni deve risultare dalla denuncia di sinistro o dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione.

In mancanza, l’assicurazione dovrà richiedere se ci sia stata presenza di testimoni all’accadimento del fatto dando avviso all’assicurato delle conseguenze formali della mancata risposta.

L’art. 135 co. 3-bis conclude affermando che: “l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta”.

Pertanto è bene sapere che nel caso si abbia l’intenzione di citare testimoni in giudizio, essi debbono essere indicati al momento dell’accadimento dell’evento

L’indicazione dei testimoni in un momento successivo

In alcuni casi è possibile non indicare i testimoni nel momento dell’incidente.

Specificatamente, è possibile procedere in questo senso quando, subito dopo l’incidente, sono intervenute le forze dell’ordine. Queste ultime, infatti, redigeranno un verbale riportante quanto accaduto e la presenza di eventuali testimoni.

Inoltre, è legittima l’indicazione tardiva dei testimoni quando l’azione immediata sia oggettivamente impossibile e non è necessaria l’indicazione tempestiva quando ci si trova in presenza di danni non solo alle cose, ma anche alle persone (traumi, lesioni ecc.)

Ratio della norma

L’indicazione tempestiva dei testimoni richiesta dalla legge è dettata dalla necessità di evitare che i testimoni possano essere, fraudolentemente, indicati più tardi.

Con la stessa finalità è stata creata una banca dati contenente i nominativi delle persone che hanno testimoniato con riferimento ad un incidente stradale.

Se risulta che un determinato individuo ha testimoniato più di 3 volte nell’arco di 5 anni il suo nominativo deve essere trasmesso alla procura di repubblica affinché sia verificato se ha commesso il reato di falsa testimonianza.

Le compagnie assicuratrici, inoltre, se risultano dubbi circa la condotta dell’assicurato, può consultare l’A.I.A. (l’archivio informatico integrato antifrode) e, se del caso, decidere di non procedere alla formulazione di alcuna offerta ai fini del risarcimento del danno.