Il socio amministratore di una S.r.l. che percepisce un compenso per l’attività di amministrazione è tenuto all’iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS. Se, oltre al ruolo amministrativo, partecipa in modo abituale e prevalente all’attività operativa dell’azienda, sorge anche l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani.

La doppia contribuzione è un fenomeno che si verifica quando il socio amministratore di una S.r.l. si trova a dover pagare contributi sia come amministratore che come socio lavoratore. Questa situazione è comune in molte realtà imprenditoriali, soprattutto nelle piccole e medie imprese (PMI), dove il socio ricopre anche il ruolo di amministratore e partecipa attivamente all’attività aziendale.

Le casistiche di doppia contribuzione del socio amministratore di S.r.l.

La normativa in materia di contribuzione INPS per i soci amministratori di S.r.l. prevede che, in determinate condizioni, il socio che rivesta anche il ruolo di amministratore possa essere soggetto al pagamento di contributi su due diverse gestioni previdenziali:

  • Gestione Separata INPS (art. 2 della Legge n. 335/95) per il compenso derivante dall’attività di amministratore.
  • Gestione Commercianti o Artigiani (Legge n. 613/66) per l’attività lavorativa effettiva svolta all’interno dell’impresa.

La doppia contribuzione INPS si verifica quando il socio amministratore non è solo titolare di un compenso amministrativo, ma partecipa anche all’attività aziendale in modo attivo e prevalente. I principali casi in cui ciò accade sono:

  1. Amministratore con ruolo operativo: il socio che, oltre a gestire la società, partecipa attivamente alla produzione o alla vendita.
  2. Società con attività commerciale: in S.r.l. aventi natura commerciale, il socio che partecipa all’attività è soggetto alla gestione commercianti.
  3. Quota partecipativa significativa: se il socio possiede una quota che comporta un’influenza rilevante nella gestione societaria, può essere obbligato al pagamento dei contributi in più gestioni.

Ai sensi dell’art. 1, co. 208 della Legge n. 662/96 l’iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani è dovuta solo se l’attività esercitata nella S.r.l. è da considerarsi “prevalente“. La prevalenza doveva essere valutata in relazione a tutte le attività svolte dal soggetto.

Il concetto di “attività prevalente”

Presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento come attività prevalente dell’attività per la S.r.l. (rispetto ad altre attività di lavoro dipendente o autonomo). Questo significa che ogni qualvolta il socio amministratore di S.r.l. presti attività nella società in modo prevalente rispetto ad altre attività da lui svolte, abbia l’obbligo di contribuzione INPS. Allo stesso modo, qualora il socio amministratore abbia una attività prevalente rispetto a quella di operare nella S.r.l., per lui non vi sarà obbligo di iscrizione INPS.

Per quanto riguarda la verifica del carattere della abitualità, la circolare n. 78/13 offre, alcune linee guida per valutarla:

  • Sistematicità e reiterazione della prestazione, che potrebbe essere anche di breve durata, di poche ore al giorno e non tutti i giorni;
  • L’abitualità può manifestarsi anche nella realizzazione di un singolo affare diretto al conseguimento di un profitto e che richieda una organizzazione complessa e articolata;
  • Presenza o assenza di altri dipendenti, secondo il suggerimento della Cassazione, sentenza n. 11685/2012, che ritiene legittima la valutazione del giudice di merito di ritenere provata la condizione dell’abitualità dalla circostanza che l’impresa fosse affidata al lavoro di due soli soci;
  • L’attività lavorativa può avere tanto un contenuto esecutivo, quanto un contenuto organizzativo e direzionale, contenuti che vanno indagati entrambi.

Doppia iscrizione INPS solo dopo accertamento dell’attività svolta per la società

Solo quando il socio amministratore di una S.r.l. partecipi al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza ha l’obbligo di doppia iscrizione INPS. Al contrario, se l’attività svolta è solo quella di amministratore l’unica iscrizione dovuta è quella alla gestione separata.

La doppia iscrizione deve avvenire, prima di tutto, tramite la valutazione del socio. Tuttavia, dopo la sentenza n. 1759/2021 della Cassazione, iscrizioni automatiche dell’INPS non dovrebbero più esserci, in quanto l’iscrizione per il socio alla Gestione IVS deve passare da un effettivo accertamento dell’attività svolta dal socio per la società.

La prova della partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza del socio amministratore di SRL deve essere accertato con onere probatorio a carico dell’ente previdenziale, in modo da dimostrare effettivamente l’esistenza del presupposto impositivo.

Le sole mansioni intellettuali dell’amministratore non giustificano l’iscrizione.

In buona sostanza, l’attività che giustifica la doppia iscrizione previdenziale deve essere diversa dall’attività di amministratore che si sostanzia nell’attività di supervisione, dall’essere referente di clienti e fornitori o l’aver assunto un dipendente. Quindi, lo svolgimento della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda non può giustificare l’iscrizione alla gestione commercianti.

Di fatto, la sola qualifica di socio di capitale di una società di capitali, con responsabilità limitata al capitale sottoscritto e con partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite il conferimento di tale capitale, non può essere significativa dell’attività commerciale svolta nell’azienda.

Le cose cambiano, tuttavia, quando l’amministratore è anche l’unica persona che opera all’interno della società. In questo caso è inevitabile che ci sia il concreto svolgimento di attività commerciale (per cui viene richiesta l’iscrizione alla gestione commercianti). Soltanto l’attività intellettuale di direzione e coordinamento svolta dall’amministratore, non consente la doppia iscrizione alla gestione commercianti, a condizione che la concreta attività di gestione sia svolta dai dipendenti dell’azienda e non anche dal socio amministratore.

Possibili soluzioni per evitare la doppia contribuzione

La problematica della doppia iscrizione si riflette sui contributi che il socio è chiamato a versare. Infatti, la base imponibile contributiva della gestione Commercianti e Artigiani è determinata sul reddito della SRL, che potrebbe anche non essere distribuito al socio stesso.

Può essere opportuno valutare se vi siano casistiche in cui è possibile evitare la doppia contribuzione INPS del socio amministratore di S.r.l.

In particolare, possiamo trovare le seguenti:

  • Svolgimento di attività economica non iscrivibile alla gestione Artigiani e Commercianti INPS.
  • Riduzione della quota di partecipazione del socio amministratore nella S.r.l.
  • Creazione di un gruppo societario nello schema di holding/trading.