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Cos’è il Fondo di garanzia INPS?
Il Fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), istituito dall’articolo 2, legge 29 maggio 1982, n. 297, per garantire ai lavoratori subordinati il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro insolvente.
Successivamente, con gli articoli 1 e 2, decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, l’intervento del Fondo è stato esteso alle retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto.
A chi è rivolto?
Possono chiedere l’intervento del Fondo di garanzia tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti, i dirigenti di aziende industriali e, dal 1° luglio 2022, anche i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti.
Possono presentare domanda anche gli eredi, gli aventi diritto ai sensi dell’articolo 2122 codice civile: coniuge, figli e, se viventi a carico, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo, nonché i cessionari a titolo oneroso del TFR.
Sono esclusi dall’intervento del Fondo:
- i lavoratori autonomi;
- i lavoratori parasubordinati;
- i lavoratori dello Stato, degli Enti pubblici non economici, delle Regioni, delle Province e dei Comuni;
- i lavoratori iscritti al Fondo Esattoriali (TFR pagato da INPS – Fondo Esattoriali) e al Fondo Dazieri (TFR pagato da CONSAP SpA);
- gli impiegati ed i dirigenti dipendenti da aziende agricole (TFR è accantonato presso l’ENPAIA)
- gli operai agricoli a tempo determinato.
Come funziona?
Il Fondo di garanzia interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali.
A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con decorrenza 15 luglio 2022, recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” (c.d. CCII), le procedure concorsuali che danno diritto all’intervento del Fondo di garanzia sono:
- liquidazione giudiziale/fallimento;
- concordato preventivo;
- liquidazione coatta amministrativa;
- amministrazione straordinaria;
- concordato semplificato.
Per il datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali, i requisiti per l’intervento del Fondo sono:
- la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- l’accertamento dello stato d’insolvenza e l’apertura di una procedura concorsuale;
- l’accertamento dell’esistenza del credito a titolo di TFR e/o delle ultime tre mensilità.
Nell’ipotesi di datore di lavoro non soggetto alle procedure concorsuali i requisiti per l’intervento del Fondo sono:
- la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- l’inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;
- l’esistenza di un credito per TFR e retribuzioni rimasto insoluto;
- l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esecuzione forzata. Il requisito si realizza quando il lavoratore provi di aver tentato di realizzare il proprio credito in modo serio e adeguato ricercando, con la normale diligenza, i beni del datore di lavoro nei luoghi ricollegabili alla persona dello stesso.
Quali sono le prestazioni erogate dal Fondo?
I crediti di lavoro che possono essere corrisposti dal Fondo di garanzia sono:
- il trattamento di fine rapporto (TFR);
- le retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto.
Il Fondo garantisce il pagamento dell’intero TFR nella misura in cui è accertato nell’ambito della procedura concorsuale o individuale aperta a carico del datore di lavoro.
I crediti di lavoro che possono essere corrisposti a carico del Fondo di garanzia sono le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro (l’arco di tempo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la stessa data del terzo mese precedente).
La garanzia del Fondo per i crediti di lavoro è limitata ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute assistenziali e previdenziali.
Sul TFR vengono riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fino alla data di effettivo adempimento; sui crediti di lavoro gli interessi e la rivalutazione decorrono, per legge, dalla data della domanda sino a quella di effettivo adempimento.
Le prestazioni del Fondo di garanzia sono liquidate tramite accredito sul conto corrente intestato o cointestato al beneficiario della prestazione, il cui IBAN deve essere obbligatoriamente indicato nella domanda.
Non sono ammessi pagamenti tramite accredito su carte prepagate e Postepay.
Come fare domanda?
Le domande devono essere presentate in modalità telematica attraverso:
- il servizio onlineINPS;
- gli enti di patronato;
- i legali.
Le domande trasmesse con modalità diverse sono improcedibili.
Le domande vengono indirizzate alla struttura territoriale competente individuata sulla base della residenza del lavoratore.
Quando fare domanda?
Quando il datore di lavoro è assoggettato a fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, la domanda può essere presentata a partire dal 31° giorno successivo alla data di deposito dello stato passivo reso esecutivo. Nel caso in cui siano state proposte azioni di opposizione o impugnazione riguardanti il credito del lavoratore, dal 31° giorno successivo alla pubblicazione del decreto che decide su di esse.
Nel caso di concordato preventivo, la domanda può essere presentata dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto omologazione (articolo 180 della legge fallimentare) o della sentenza di omologazione (articolo 48 del CCII).
Qualora, invece, il datore di lavoro sia assoggettato ad esecuzione individuale, la domanda può essere presentata dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo oppure dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione all’interessato del ricavato dell’esecuzione o, se successivo, dalla data del decreto di reiezione dell’istanza di fallimento o del decreto che rigetta la richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, ai sensi dell’articolo 50 del CCII.
La legge n. 297/82 non ha previsto un particolare termine di prescrizione entro il quale con la domanda di liquidazione del TFR a carico del Fondo di garanzia deve essere esercitato il relativo diritto, di conseguenza si applica il termine ordinario decennale.
L’articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 80/1992, invece, con riferimento ai crediti di lavoro ha previsto che il diritto alla prestazione si prescriva in un anno.
L’Istituto è tenuto a liquidare le prestazioni entro 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda completa di tutti i documenti previsti.
Contro il provvedimento di reiezione o di parziale accoglimento della domanda, è ammesso ricorso amministrativo al Comitato provinciale entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso (articolo 46, comma 5, legge 88/89). Il ricorso deve essere presentato utilizzando la procedura Ricorsi Online oppure per il tramite di un ente di patronato o altri intermediari abilitati.
Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, il lavoratore può proporre azione giudiziaria entro il termine di decadenza di un anno.
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