L’assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, riservata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori a determinate soglie previste annualmente dalla legge. A differenza di una pensione, l’assegno sociale non prevede un requisito contributivo ma esclusivamente un requisito anagrafico e reddituale.
L’importo per l’anno 2026 è pari a 546,24 € per 13 mensilità annue. Trattasi di prestazione puramente assistenziale, istituita con l’art. 3, co. 6 e 7, L. 335/1995 ed erogata in favore di soggetti in condizione economiche disagiate al raggiungimento di una determinata età anagrafica ed a prescindere dal versamento dei contributi.
Nel 2026 la prestazione può essere riconosciuta ai cittadini italiani e stranieri residenti in Italia in possesso dei seguenti requisiti:
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67 anni di età |
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Residenza effettiva in Italia |
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Stato di bisogno economico, dunque un reddito che si attesti entro i limiti di legge stabiliti annualmente |
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Cittadinanza italiana e situazioni equiparate (quali cittadinanza comunitaria o permesso di soggiorno CE di lungo periodo |
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Soggiorno legale e continuativo in Italia da almeno 10 anni al momento della domanda |
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Anno |
Importo mensile assegno sociale |
Limite di reddito pensionato non coniugato |
Limite di reddito pensionato coniugato |
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2024 |
534,41 € |
6.947,33 € |
13.894,66 € |
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2025 |
538,69 € |
7.002,97 € |
14.005,94 € |
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2026 |
546,24 € |
7.101,12 € |
14.202,24 € |
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Schema riepilogativo
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Assegno sociale pari alla misura piena |
546,24 € Se non si hanno altri redditi |
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Assegno sociale in misura ridotta |
Pari alla differenza tra l’importo annuo dell’assegno sociale e il reddito dichiarato |
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Non spetta alcun importo |
Se si posseggono redditi eccedenti le soglie reddituali annualmente stabilite. |
Il requisito reddittuale
L’importo dell’assegno può essere liquidato integralmente per il suo valore solo se il beneficiario (o il coniuge) non percepisce altri redditi. L’assegno sociale, infatti, viene liquidato in misura intera solo se non si possiede alcun reddito. In caso di percezione di reddito, l’importo dello stesso viene ridotto in proporzione.
Esempio
Se un soggetto non coniugato percepisce 2.600,00 € all’anno di altri redditi, l’importo dell’assegno sociale sarà pari ad € 346,24 mensili (546,24€-200€).
Redditi da considerare
Ai fini della verifica dei limiti di reddito previsti, si considerano i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:
- i redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
- i redditi esenti da imposta;
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta;
- i redditi soggetti a imposta sostitutiva;
- i redditi di terreni e fabbricati;
- le pensioni di guerra;
- le rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
- le pensioni dirette erogate da Stati esteri;
- le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
- gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Non devono essere considerati:
- i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
- il reddito della casa di abitazione;
- le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;
- l’assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915-1918;
- gli arretrati di lavoro dipendente prestato all’estero;
- la pensione a carico di gestioni ed enti previdenziali, pubblici e privati, corrisposta al richiedente, purché liquidata con il sistema contributivo. In tal caso, non viene presa in considerazione nella misura di un terzo della pensione stessa e comunque non oltre un terzo del valore dell’assegno sociale.
La verifica dei redditi viene fatta dall’INPS annualmente tramite presentazione del modello RED, per cui, l’anno successivo l’Istituto opera la liquidazione definitiva o la modifica o la sospensione sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dagli interessati.
Caratteristiche
Dal 1° gennaio 1996, l’assegno sociale ha sostituito la pensione sociale. L’assegno sociale non è soggetto a IRPEF, non è reversibile, non è esportabile all’estero, sequestrabile o pignorabile.
Dal 2001 (Articolo 70, commi 1, 2, 3 della legge 388/2000), l’importo dell’assegno è stato maggiorato da una quota fissa non soggetta a perequazione di € 12,91 mensili per coloro che hanno un età superiore a 65 anni, di € 20,66 mensili per gli over 70.
Dal 2002 (Articolo 38 della legge 448/2001 modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007), per i pensionati con almeno 70 anni di età (o con un’età ridotta di un anno ogni cinque anni di contribuzione versata in qualsiasi fondo o gestione fino ad una riduzione massima di 5 anni), la maggiorazione è stata incrementata da una cifra variabile fino al raggiungimento di un importo mensile del trattamento pensionistico di € 516,46, perequato dal 2003 (per il 2026, è pari a 751,29 € max mensile).
Domanda
La domanda di assegno sociale deve essere presentata telematicamente all’INPS ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Le prestazioni economiche riconosciute agli invalidi civili e ai sordi si trasformano, al compimento dei 67 anni, in assegno sociale sostitutivo o derivante dall’invalidità civile (art. 19 L. 118/1971 e L. 381/1970). In questi casi, non devono ricorrere i presupposti più rigorosi necessari per l’assegno sociale, come il requisito reddituale o quello del soggiorno minimo in caso di extracomunitari (Messaggio Inps n. 3022/2018). In particolare, si continua a prendere in considerazione solo il reddito personale (per il 2026 necessario avere un reddito inferiore a 20.029,55 € lordi annui) del soggetto (Circolare Inps n. 86/2000) e per di più, l’assegno sociale sostitutivo non è soggetto al meccanismo di riduzione in funzione del reddito percepito. Infatti, la misura dell’assegno è inferiore rispetto all’assegno sociale “ordinario”.
Se il titolare dell’assegno sociale è ricoverato in istituti o comunità con retta a totale carico di Enti pubblici, l’assegno sociale viene ridotto sino ad un massimo del 50% (Circolare Inps n. 65/2003).
Mia moglie percepisce € 444,85 di assegno sociale sostitutivo avendo invalidità civile e 71 anni di età. Chiedo come mai altri soggetti percepiscono € 546,24 per lo stesso assegno? Preciso che mia moglie non ha reddito alcuno. L’INPS mi ha negato l’aumento asserendo che si tratta di una maggiorazione e, quindi, vengono presi in considerazione anche i redditi miei. In diversi siti di patronato ho avuto modo di constatare che l’importo di € 546, 24 viene considerato come importo base.
Chiedo, gentilmente, un chiarimento esaustivo su tale questione e ringrazio.
Egregio Sig. Torbidone,
l’assegno sociale sostitutivo dell’INPS spetta in via automatica solo a chi sia già titolare di una prestazione di invalidità civile prima dei 67 anni e l’importo viene adeguato a quello dell’assegno sociale ordinario (che è solitamente più alto rispetto alla precedente prestazione erogata).
Quindi, secondo quanto da Lei descritto, trattandosi di assegno sociale sostitutivo, Sua moglie, fino al compimento dei 67 anni, avrebbe dovuto già percepire una somma a titolo di assegno per invalidità civile (di cui non ha specificato l’importo), che poi, al raggiungimento del 67imo anno di età, l’INPS trasforma automaticamente in assegno sociale sostitutivo.
Dopo i 67 anni, anche a fronte di una nuova domanda di invalidità civile, non si può ottenere l’assegno sociale sostitutivo; è comunque possibile fare richiesta dell’assegno sociale ordinario (ma in questo caso si applicano i normali limiti di reddito che considerano quindi anche quelli del coniuge). L’importo dell’assegno sociale spetta in misura piena (€ 546,26) se il reddito familiare risulti pari a zero.
L’importo viene ridotto se il reddito familiare si trova tra € 7.101,12 ed € 14.202,24.
Potrà, se ritiene, contattare lo Studio Legale per ogni opportuno approfondimento e per una consulenza legale più esaustiva e dettagliata.
Cordiali saluti.