L’usucapione è un modo di acquisto della proprietà e dei diritti reali di godimento a titolo originario conseguente al possesso del bene protratto per un certo lasso di tempo.
Tramite quest’istituto il legislatore intende favorire chi utilizza e rende produttivo il bene a fronte del proprietario che lo trascura.
Perché si verifichi l’usucapione devono concorrere i seguenti presupposti:
a) il possesso del bene, non conseguito con violenza o clandestinità;
b) la continuità del possesso per un certo lasso di tempo.
Per dimostrarla non è necessario fornire la prova di aver posseduto il bene per tutto l’arco di tempo richiesto, poiché opera la presunzione di possesso intermedio.
In forza di tale presunzione è sufficiente che il possessore dimostri di possedere ora e di aver posseduto in un tempo più remoto, ciò consente di assumere la sussistenza del possesso anche nel periodo intermedio;
c) la non interruzione del possesso: nel lasso di tempo richiesto dalla legge non deve intervenire né una causa di interruzione c.d. naturale dell’usucapione, né una causa di interruzione c.d. civile;
d) il decorso di un certo lasso di tempo fissato dal codice civile e relativamente al quale si distingue fra usucapione ordinaria e abbreviata.
L’usucapione ordinaria prevede due diversi termini a seconda della tipologia di bene e si concretizza in:
– venti anni, ai sensi degli artt.. 1158, 1160 comma 1 e 1161 comma 2 c.c., per l’acquisto della proprietà e dei diritti reali di godimento su beni immobili, beni mobili e universalità di mobili;
– dieci anni, ai sensi dell’art. 1162 comma 2 c.c., per l’acquisto della proprietà di beni mobili registrati;
– quindici anni, ai sensi dell’art. 1159-bis comma 1, per i fondi rustici con annessi fabbricati, se situati in comuni che per legge sono classificati come “montani”, ovvero se hanno un reddito dominicale iscritto in catasto non superiore a complessive lire 350.000 (oggi € 180,76).
L’usucapione ordinaria , avviene anche se il possesso è in mala fede.
È bene ricordare che chi ha acquisito il possesso a titolo particolare può sommare al tempo del proprio possesso anche il tempo del possesso dei propri danti causa; chi, invece, ha acquistato il possesso a titolo universale si avvantaggia del possesso del suo autore.
L’usucapione abbreviata presuppone sempre il possesso di buona fede, congiuntamente ad ulteriori requisiti che variano in base alle diverse situazioni, e si realizza in:
– dieci anni per i beni immobili e in tre anni per i beni mobili registrati, allorquando il possessore possa vantare a suo favore, ai sensi degli artt. 1159 e 1162 c.c., un titolo idoneo a trasferire la proprietà stipulato da chi non è legittimato a disporre del bene e relativamente al quale sia stata effettuata la trascrizione;
– dieci anni per l’universalità di beni mobili, ai sensi dell’art. 1160 c.c., qualora il possessore possa vantare a suo favore un titolo idoneo all’acquisto del diritto;
– dieci anni per i beni mobili non registrati, ai sensi dell’art. 1161 c.c.;
– cinque anni dalla trascrizione del titolo idoneo a trasferire la proprietà stipulato da chi non è legittimato a disporre del bene, per i fondi rustici con annessi fabbricati se situati in comuni che per legge sono classificati come “montani”, ovvero se hanno un reddito dominicale iscritto in catasto non superiore a complessive lire 350.000 (oggi € 180,76), ai sensi dell’art. 1159-bis comma 2 c.c.
L’acquisto del diritto in forza di usucapione avviene ex lege, nel momento in cui matura il termine normativamente previsto. Per rimuovere ogni incertezza l’usucapiente potrebbe avere interesse a promuovere un giudizio di accertamento dell’intervenuta usucapione.
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