La presunzione di corresponsabilità in caso di scontro tra veicoli costituisce, ai sensi dell’art. 2054 c.c. comma 2, la regola.
Per superare la presunzione di pari responsabilità si è ritenuto per lungo tempo sufficiente l’accertamento del giudice circa la condotta gravemente colposa di uno dei conducenti.
Recentemente la Corte di Cassazione con ordinanza n. 29927/2024 ha chiarito la reale portata del principio sopracitato.
Il postulato va inteso nel senso che, compiuto l’accertamento di colpa grave di uno dei due conducenti coinvolti nel sinistro, la presunzione di corresponsabilità si supera solamente quando la colpa concreta dell’uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell’altro.
Dunque, l’attribuzione dell’intera responsabilità ad uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non è sufficiente a superare la presunzione, laddove non si riesca a stabilire in concreto l’impossibilità dell’altro, almeno teorica, di evitare la collisione.
Nel caso giunto all’esame degli ermellini, la Corte d’Appello aveva accertato la condotta dell’automobilista, tradottasi nell’esecuzione di una manovra non consentita cui era conseguito l’urto con il motociclista che sopraggiungeva.
Tuttavia, la Corte d’Appello aveva dichiarato di non potere stabilire la velocità tenuta dal motociclista nei momenti precedenti al sinistro, né la distanza tra il motoveicolo e l’auto nel momento cui quest’ultima aveva iniziato la manovra di svolta.
Un’adeguata distanza di sicurezza e una velocità moderata avrebbe potuto teoricamente evitare l’impatto, perciò, alla luce dell’ultima interpretazione della Cassazione, nel caso in esame la presunzione di corresponsabilità continuerebbe ad operare.
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