L’accessione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario.
Generalmente, ai sensi dell’art. 934 c.c., qualunque costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo.
Si può configurare tale ipotesi per fatto dell’uomo: ad esempio se in un fondo vengono eseguite piantagioni o costruzioni di opere con materiali che appartengono ad un soggetto diverso dal proprietario.
Quando dette opere sono eseguite dal proprietario del fondo con materiali altrui, ai sensi dell’art. 935 c.c., egli ne acquista la proprietà pagando il valore dei materiali al loro proprietario, salvo che quest’ultimo ne chieda la separazione, e che la stessa si possa realizzare senza danneggiare l’opera o la piantagione.
Nel caso in cui le opere siano eseguite dal proprietario dei materiali, colui che detiene la proprietà del fondo può scegliere se chiedere che siano tolte o se farle proprie pagando la somma minore tra il valore di questi e l’aumento di valore arrecato al fondo (art. 936 c.c.).
Il presupposto per il funzionamento di queste regole è che tra il proprietario del fondo e tra quello dei materiali non vi sia alcun accordo, in caso contrario varrà quest’ultimo.
L’accessione può avvenire anche per fatto naturale: ad esempio per effetto di alluvione o avulsione.
Ai sensi dell’art. 941 c.c., le unioni di terra e gli incrementi, che si formano nei fondi situati lungo un corso d’acqua, appartengono al proprietario del fondo (alluvione).
Se la forza di un fiume o un torrente stacca o trascina una porzione notevole e riconoscibile di terreno, la stessa viene acquistata dal proprietario del fondo su cui viene trascinata, quest’ultimo è però chiamato a corrispondere al proprietario del fondo impoverito un’indennità di valore non superiore all’incremento di valore guadagnato (avulsione art. 944 c.c.).
L’accessione è stata numerose volte oggetto di pronunce della Corte di Cassazione, una di queste ha chiarito una questione molto particolare, la quale interessa i modi di acquisto della proprietà e la comunione legale dei beni in costanza di matrimonio (art. 177 c.c.) , e che di seguito sarà sinteticamente esposta.
Qualora due coniugi, in regime di comunione legale dei beni, decidano di edificare, insieme, su un fondo ottenuto in eredità da uno dei due, l’immobile sarà di proprietà del coniuge erede.
La Suprema Corte ha dunque chiarito che, nonostante in tale fattispecie, l’immobile si possa configurare altresì come un acquisto successivo al matrimonio, e quindi potenzialmente cadere in comunione, ciò non accade: l’art. 177 c.c. non si applica agli acquisti a titolo originario.
L’accessione in questi casi opera, quindi, indisturbata: il coniuge erede è proprietario dell’immobile e l’altro ha diritto alla restituzione di una somma di denaro per i materiali utilizzati nella costruzione.
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