L’abbonamento alla palestra è frequentemente utilizzato dal consumatore, spesso attirato dalle offerte economicamente vantaggiose che ne derivano.
Il problema è che molte volte il contratto prevede l’abbonamento per periodi di tempo molto lunghi, anche superiori all’anno, da cui il consumatore può incontrare difficoltà a recedere.
Nella maggior parte dei contratti di abbonamento alla palestra, viene prevista la facoltà del titolare di recedere o escludere gli iscritti unilateralmente e senza giustificato motivo, mentre analoga facoltà non viene concessa ai clienti, anzi, spesso viene espressamente esclusa la possibilità per costoro di ottenere il rimborso in caso di interruzione della frequenza.
Clausole contrattuali siffatte rendono il contratto squilibrato tra le parti, in relazione a diritti ed obblighi reciproci.
L’art. 33 del Codice del Consumo (CLICCA QUI) stabilisce che “si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: … omissis… prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà“. Parimenti vessatoria è la clausola che riconosca “al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto“.
Clausole siffatte sono nulle, anche se espressamente accettate e firmate per specifica approvazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
Le tutele da adottare sono in primo luogo di carattere preventivo, mediante il controllo accurato da parte del consumatore del contratto di abbonamento alla palestra che si vuole firmare, verificando l’eventuale vessatorietà delle clausole inserite.
E’ opportuno, comunque, ricorrere, in caso di dubbi, all’assistenza di un professionista avvocato, onde effettuare una valutazione circa la vessatorietà degli articoli contrattuali sospetti ed ottenere la miglior tutela e salvaguardia dei propri diritti ed interessi.
Articolo redatto a cura dell’Avv. Luca Rufino
Se nel contratto di abbonamento alla palestra, viene prevista la facoltà del titolare escludere gli iscritti unilateralmente e senza preavviso per vari specificati motivi fra cui il mancato pagamento di una rata (due rate a distanza di un mese: una alla stipula del contratto di abbonamento e una il mese successivi) la clausola relativa è valida anche senza il rispetto della norma che prevede la comunicazione di avvalersene da parte del creditore? nel caso si era pagata la prima rata e alla scadenza della seconda è stata disattivata la tessera magnetica di ingresso con l’effettiva espulsione del cliente da ogni servizio della palestra. Successivamente è intervenuta la costituzione in mora (a distanza di sei mesi dall’espulsione,ed stato chiesto il D.I. per la rata non pagata. Quali motivi di opposizione?
Buongiorno.
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