Accettazione dell’eredità: quando può considerarsi tacita?
L’accettazione dell’eredità può essere, ai sensi dell’art. 474 del codice civile, espressa o tacita.
Il tema dell’eredità entra in gioco con l’apertura della successione, che avviene contestualmente alla morte del soggetto (art. 456).
L’acquisto della totalità del patrimonio del de cuius e della qualità di erede, si perfeziona con l’accettazione dell’eredità (art. 470), i cui effetti risalgono al momento in cui si è aperta la successione (art. 459).
La distinzione principale tra le due modalità di accettazione sopracitate consiste nella manifestazione di volontà.
L’accettazione è espressa quando il chiamato all’eredità ha dichiarato, in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata, di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede (art. 475).
Se questa modalità pare non lasciare spazio a molti dubbi interpretativi, lo stesso non può dirsi di quella implicita.
L’accettazione tacita consiste nel compimento di un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettazione (art. 476).
La dimostrazione di tale volontà si estrinseca attraverso un comportamento concludente, che non potrebbe essere tenuto se non assunta la qualità di erede.
All’interno del nostro codice civile non si trova un elenco indicativo degli atti idonei ad essere ricondotti ad un’accettazione tacita; sul punto vi è, però, un’ampia casistica giurisprudenziale.
Di seguito si fa un elenco, a titolo meramente esemplificativo di atti che, in via giurisprudenziale, sono stati considerati idonei a configurare l’accettazione tacita:
- L’azione giudiziale del figlio del defunto nei confronti del debitore del de cuius per il pagamento di quanto dovuto a quest’ultimo;
- La riassunzione del processo da parte del figlio del de cuius;
- La partecipazione del chiamato, anche se in contumacia, a due giudizi di merito concernenti beni del de cuius;
- L’intervento in giudizio da parte di un chiamato nella qualità di erede legittimo del de cuius anche in caso di successiva cancellazione dal ruolo della causa per inattività delle parti;
- Una domanda di divisione dei beni parte del patrimonio del de cuius e l’adesione alla stessa da parte dei coeredi, laddove configurabile come una vera proposta negoziale e non anche se si traduce in generiche sollecitazioni;
- L’impugnazione di disposizioni testamentarie o l’esercizio dell’azione di riduzione;
- La proposizione di azioni di rivendica;
- La proposizione di azioni dirette alla difesa della proprietà o alla richiesta di danni per la mancata disponibilità dei beni ereditari;
- La ricezione, da parte del chiamato all’eredità, del pagamento dell’indennità per il passaggio coattivo sul fondo servente del de cuius;
- L’istanza di voltura catastale per ottenere l’accertamento legale o materiale della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi o ai fini di una concessione edilizia già richiesta dal de cuius;
- Il conferimento di una procura per la vendita di beni ereditari;
- La riscossione di un assegno rilasciato al de cuius;
- La riscossione dei canoni di locazione di un immobile ereditario;
- Il pagamento transattivo del debito del de cuius ad opera del chiamato all’eredità;
- La richiesta di restituzione della caparra da parte del chiamato all’eredità, poiché implica la volontà da parte del chiamato stesso di risolvere il contratto preliminare stipulato dal de cuius pendente al momento della apertura della successione;
- L’esperimento dell’azione di regolamento di confini;
- L’esperimento di azioni giudiziarie finalizzate alla rivendica o alla difesa della proprietà, o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità dei beni ereditari.
Diversamente non sono considerati idonei a costituire accettazione tacita dell’eredità:
- La mera richiesta di informazioni circa l’esistenza di un testamento o di beni di proprietà del de cuius;
- La mera immissione nel possesso dei beni ereditari;
- La richiesta di registrazione e trascrizione del testamento;
- La partecipazione del chiamato alla redazione dell’inventario;
- La ricezione della notifica per riassunzione del giudizio in qualità di chiamato all’eredità;
- Il pagamento delle spese funerarie;
- La costituzione in giudizio, se volta a far valere il proprio difetto di legittimazione;
- La denuncia di successione e il conseguente pagamento della relativa imposta.
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