L’arricchimento senza causa viene disciplinato dall’art. 2041 c.c.

La norma stabilisce che chi senza una giusta causa si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

Il nostro ordinamento prevede che l’arricchimento o l’impoverimento di un soggetto debbano sempre avere una giustificazione causale: quando questa manca, lo stesso interviene per restaurare l’equilibrio patrimoniale dei soggetti.

Si tratta di un principio generale dell’ordinamento, per cui ogni spostamento patrimoniale deve avere una sua giustificazione.

L’azione di arricchimento, ai sensi dell’art. 2042 c.c., ha carattere sussidiario: è esperibile solo quando non vi siano altre azioni esercitabili da chi si è impoverito a vantaggio di un altro.

L’azione in parola, inoltre, è personale e può, dunque, essere esperita solo tra soggetti che sono parte del rapporto che ha causato lo spostamento patrimoniale.

L’arricchimento consiste in un qualsiasi vantaggio suscettibile di valutazione economica, esso deve essere effettivo e sussistere al momento in cui si propone la domanda: è escluso un arricchimento futuro o eventuale.

Qualora l’arricchimento non sussista per causa non imputabile all’arricchito, l’azione è comunque esperibile.

L’impoverimento è configurabile come il danno patrimoniale arrecato al soggetto che agisce in giudizio, può estrinsecarsi nella perdita o nella mancata utilizzazione di un bene ovvero nella mancata remunerazione di una prestazione resa da altri.

I presupposti dell’azione di arricchimento

– conseguimento anche grazie alla volontà dell’arricchito;

– non configurabilità della mala fede dell’impoverito;

– nesso di causalità tra arricchimento e depauperamento;

– mancanza di una giusta causa di attribuzione.

L’azione si prescrive in dieci anni a decorrere da:

  1. il giorno in cui il credito può essere fatto valere (se nell’ordinamento non esistono altre azioni a tutela della propria posizione);
  2. dal giorno in cui si è prescritta l’azione principale (se esistono altre azioni a disposizione del creditore).

L’indennizzo dovuto al soggetto impoverito è pari alla minor somma tra l’impoverimento e l’arricchimento e si calcola al momento della sentenza (si deve avere riguardo non alla somma di cui ci si è arricchiti al momento in cui è avvenuto il fatto, ma quando è proposta la domanda).

Qualora l’arricchimento consista in una cosa determinata, si ha l’obbligo di restituzione o del pagamento della cosa perita.

Se la cosa non è deteriorata, il debitore deve restituire la cosa e corrispondere una somma ulteriore a titolo di indennizzo.

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