Contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato
Attestazione della rispondenza del contenuto del contratto all’accordo territoriale sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili
Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 Gennaio 2017 (di seguito decreto), sono stati individuati, tra l’altro, i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula di contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
In particolare, con l’articolo 1, comma 8, del decreto è stato stabilito che: “Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali”.
Con riferimento alle agevolazioni riferite ai tributi (ovvero l’applicazione dell’aliquota ridotta nella misura del 10 %, prevista ai fini della “cedolare secca” per le locazioni a canone concordato ovvero le agevolazioni previste dall’articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di IRPEF ed imposta di registro), si precisa che, per i contratti a canone concordato “non assistiti”, l’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle dette agevolazioni (l’attestazione non risulta, invece, necessaria, ai fini del riconoscimento delle predette agevolazioni fiscali, per i contratti di locazione stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto ovvero anche successivamente, laddove non risultino stipulati Accordi territoriali dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili che hanno recepito le previsioni dettate dal citato decreto).
E’ però necessario produrre detta attestazione in allegato al contratto di locazione, in sede di registrazione ?
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 31-E del 20.04.2018, fa presente che il decreto non definisce un obbligo in capo alle parti contrattuali né che un tale obbligo emerga dalle previsioni dettate dal Testo unico dell’imposta di registro, approvato con il DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), pur ritenendo opportuna l’allegazione dell’attestazione di cui al decreto in parola in sede di registrazione del contratto di locazione.
Con la Risoluzione in parola l’Agenzia delle Entrate chiarisce poi che tale attestazione non soggiace ad un’autonoma applicazione dell’imposta di registro (in conformità all’art. 11, comma 7 del TUR) né a quella di bollo (in conformità alla tabella articolo 5 allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642).
Articolo redatto a cura dell’Avv. Simone Poggi
Commenti recenti