Il diritto d’autore in rete è stato oggetto, soprattutto negli ultimi tempi, di acceso dibattito e studio, rappresentando una sfida per i giuristi, costretti a dover ricercare i mezzi legislativi più idonei per garantire la sua più ampia ed efficace tutela.
Nel nostro ordinamento, il testo che sta alla base dell’inquadramento sistematico del diritto d’autore è la legge n. 633/1941 (l.d.a. – CLICCA QUI per il testo integrale), oggetto, nel corso degli anni, di numerose modifiche ed integrazioni, resesi necessarie per adattare e conformare il diritto in esame alle nuove e contemporanee esigenze di tutela delle opere di carattere telematico.
Il diritto d’autore trova la sua disciplina e tutela anche nelle norme del Codice Civile, al Libro V, Titolo IX (artt. 2575-2583 CLICCA QUI).
La normativa protegge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, nonché i programmi per elaboratore come opere letterarie, ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore.
La tutela viene offerta alle opere che abbiano carattere creativo, ovverosia che posseggano quell’originalità sufficiente a distinguerle dalle altre. I caratteri di originalità e creatività possono riscontrarsi tanto nel caso in cui si utilizzino materiali inediti, sia nel caso in cui, invece, sia la presentazione di materiali preesistenti a possederli.
I siti web, in presenza delle caratteristiche sopra indicate, possono essere a tutti gli effetti classificati come opere dell’ingegno, così usufruendo appieno delle tutele offerte dalla legge.
All’autore la legge riconosce innanzitutto i diritti morali e patrimoniali sull’opera. I primi sono inalienabili, avendo ad oggetto la tutela dall’uso lesivo dell’opera da parte di terzi, tale da stravolgere la personalità dell’autore manifestata con l’opera stessa; i secondi sono, invece, cedibili a terzi, con il limite temporale di 70 anni dalla morte dell’autore.
L’autore ha anche il diritto esclusivo di riproduzione che, ai sensi dell’art. 13 l.d.a, consiste nella moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.
Anche il diritto di distribuzione, disciplinato dall’art. 17 l.d.a., è di appartenenza dell’autore e consiste nella messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell’originale dell’opera o degli esemplari di essa.
Trasferendo il concetto nell’epoca di internet, un webmaster può con estrema facilità integrare sia la fattispecie di riproduzione che quella di distribuzione di un’opera, anche a livello mondiale.
A tal proposito, il decreto legge 22 marzo 2004, n. 72 (“Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo” CLICCA QUI), convertito in legge 21 maggio 2004, n. 128 (CLICCA QUI), in vigore dal 23 maggio 2004, ha imposto, in caso di immissione in un sistema di reti telematiche di un’opera dell’ingegno, o di parte di essa, l’obbligo di corredarla da un idoneo avviso circa l’avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi. La comunicazione, che dev’essere di adeguata visibilità, deve contenere altresì l’indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni.
In tempi ancora più recenti, la materia della tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica è stato oggetto di disciplina da parte dell’Autorità Garante per le Telecomunicazioni (Agcom) attraverso la delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013 ed, in particolare, con il regolamento allegato (CLICCA QUI per il testo integrale), in vigore dal 31 marzo 2013.
Contro il predetto regolamento alcune associazioni di categoria (tra cui, Assconsumo, Assprovider, Confcommercio, Assintel) hanno proposto ricorso al T.A.R. del Lazio chiedendone l’annullamento, eccependo la carenza di potere in capo all’ Agcom.
La questione era stata rimessa anche all’attenzione della Corte Costituzionale, la quale tuttavia si è espressa a favore del regolamento in parola.
Con sentenza n. 4101 del 30/03/2017, il Tribunale Amministrativo ha concluso che il potere regolamentare di Agcom è stato validamente esercitato e che la disciplina delle modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza dell’Autorità non presenta potenziali profili di incostituzionalità. Le contestazioni avanzate dai ricorrenti in merito all’esclusiva titolarità in capo all’Autorità Giudiziaria del potere di emettere provvedimenti inibitori sono state ritenute infondate dal T.A.R., in quanto le direttive di settore non riguardano la disciplina giuridica del commercio elettronico che radica la vigilanza dell’Agcom sugli intermediari anche a tutela del diritto d’autore online. Le ulteriori censure circa la ritenuta ampiezza e genericità dei poteri attribuiti dal regolamento all’Agcom per il T.A.R. è parimenti infondata, in quanto l’Autorità nell’applicazione del regolamento sarà comunque tenuta al rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza previsti dalla legge.
Il T.A.R. ha inoltre specificato che il Regolamento rappresenta un presidio posto a tutela di plurimi valori costituzionali, tra cui sono annoverati gli artt. 21 e 41 della Costituzione, “in quanto la protezione dell’opera dell’ingegno è posta a presidio dell’esercizio della libertà di espressione dell’individuo e del diritto di sfruttare economicamente il frutto della propria creatività“.
Analizziamo quindi in dettaglio cosa prevede il Regolamento emanato dall’AGCOM in materia di tutela dei diritti d’autore in rete.
Il Regolamento mira innanzitutto a promuovere lo sviluppo dell’offerta legale di opere digitali e l’educazione alla corretta fruizione delle stesse e reca le procedure volte all’accertamento e alla cessazione delle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi, comunque realizzate, poste in essere sulle reti di comunicazione elettronica.
Viene istituito il Comitato per lo sviluppo e la tutela dell’offerta legale di opere digitali, presieduto dal Segretario generale dell’Autorità o da un suo delegato e composto da: 1) un rappresentante per ciascuna delle principali associazioni di settore delle categorie di consumatori, autori, artisti e interpreti, editori, produttori, distributori, fornitori di servizi di media, prestatori di servizi della società dell’informazione; 2) un rappresentante per ciascuno dei seguenti organismi: Società italiana degli autori ed editori (SIAE), Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore presso il Ministero per i beni e le attività culturali, Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale istituito presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, Comitato per l’applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori istituito presso il Dipartimento comunicazioni del Ministero per lo sviluppo economico, Polizia postale e delle comunicazioni, Nucleo speciale per la radiodiffusione e l’editoria della Guardia di finanza, Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 3) rappresentanti dell’Autorità.
Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica e cura: la promozione di misure di educazione alla legalità nella fruizione di opere digitali, anche attraverso l’adozione di procedure di reindirizzamento automatico ad apposite pagine internet a ciò dedicate; la predisposizione di misure volte a sostenere lo sviluppo delle opere digitali, a rimuovere le barriere esistenti e a promuovere iniziative commerciali di ampia fruibilità; il monitoraggio dello sviluppo dell’offerta legale di opere digitali; il monitoraggio dell’applicazione del presente regolamento, anche con riferimento alle modalità di esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità; la formulazione di ipotesi di adeguamento del regolamento in relazione all’innovazione tecnologica e all’evoluzione dei mercati.
Il Regolamento in esame disciplina anche le procedure da attivare per richiedere la tutela del diritto d’autore online.
L’Autorità interviene su istanza di parte: qualora ritenga che un’opera digitale sia stata resa disponibile su una pagina internet in violazione della Legge sul diritto d’autore, un soggetto legittimato può presentare un’istanza all’Autorità, chiedendone la rimozione.
L’istanza è trasmessa utilizzando e compilando in ogni sua parte, a pena di irricevibilità, il modello reso disponibile sul sito internet dell’Autorità Garante (CLICCA QUI per compilare l’istanza), allegando ogni documentazione utile a comprovare la titolarità del diritto. Il procedimento dinanzi all’Autorità non può essere promosso quando per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia già pendente un procedimento dinanzi all’Autorità giudiziaria.
La Direzione dell’Autorità Garante dispone l’archiviazione in via amministrativa ovvero avvia il procedimento entro 7 giorni dalla ricezione delle istanze.
La Direzione comunica l’avvio del procedimento ai prestatori di servizi all’uopo individuati, nonché, ove rintracciabili, all’uploader e ai gestori della pagina e del sito internet. La comunicazione di avvio del procedimento contiene l’esatta individuazione delle opere digitali che si assumono diffuse in violazione della Legge sul diritto d’autore, l’indicazione delle disposizioni che si assumono violate, una sommaria esposizione dei fatti e dell’esito degli accertamenti svolti, l’indicazione dell’ufficio competente e del responsabile del procedimento al quale è possibile presentare eventuali controdeduzioni, nonché del termine di conclusione del procedimento.. Con la medesima comunicazione la Direzione informa i prestatori di servizi, nonché l’uploader e i gestori della pagina e del sito internet, ove rintracciati, che possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante. Qualora i prestatori di servizi ovvero l’uploader o i gestori della pagina o del sito internet provvedano all’adeguamento spontaneo, ne danno contestuale comunicazione alla Direzione, la quale dispone l’archiviazione del procedimento in via amministrativa, dandone notizia al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento. Qualora ritengano invece di controdedurre in merito alla violazione contestata, i prestatori di servizi, nonché l’uploader e i gestori della pagina e del sito internet trasmettono alla Direzione, entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della comunicazione, ogni elemento utile ai fini del relativo accertamento. In presenza di esigenze istruttorie ovvero alla luce della complessità del caso, la Direzione può disporre una proroga dei termini anzidetti. Qualora sia necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, la Direzione può altresì chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni utili all’istruttoria. Salvo il caso di adeguamento spontaneo, la Direzione trasmette gli atti all’organo collegiale. La trasmissione non può avere luogo prima della scadenza del predetto termine di 5 giorni fissato in favore dei prestatori di servizi ovvero dell’uploader o dei gestori della pagina o del sito internet per la presentazione delle loro eventuali controdeduzioni. Qualora nel corso del procedimento si adisca l’Autorità giudiziaria per il medesimo oggetto, il soggetto istante ne deve informare tempestivamente la Direzione, che archivia gli atti e li trasmette all’Autorità giudiziaria adita, anche nel caso in cui gli stessi siano stati già inviati all’organo collegiale, dandone altresì notizia ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.
L’organo collegiale, esaminati gli atti, ne dispone l’archiviazione qualora non ritenga sussistente la violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi. Qualora ritenga invece sussistente la violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi, l’organo collegiale esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione impediscano la violazione medesima o vi pongano fine, ai sensi degli artt. 14, comma 3, e 16, comma 3, del Decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70 (CLICCA QUI). A tale scopo, l’organo collegiale adotta gli ordini suddetti nei confronti dei prestatori di servizi, i quali devono ottemperarvi entro 3 giorni dalla notifica. Qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi sia ospitato su un server ubicato nel territorio nazionale, l’organo collegiale ordina ai prestatori di servizi che svolgono attività di hosting di provvedere di norma alla rimozione selettiva delle opere digitali medesime. In presenza di violazioni di carattere massivo, l’organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi di provvedere, in luogo della rimozione selettiva, alla disabilitazione dell’accesso alle suddette opere digitali. Qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi sia ospitato su un server ubicato fuori dal territorio nazionale, l’organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di mere conduit di provvedere alla disabilitazione dell’accesso al sito. L’organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi di procedere a reindirizzare automaticamente le richieste di accesso alla pagina su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi verso una pagina internet redatta secondo le modalità indicate dall’Autorità. I provvedimenti sono adottati dall’organo collegiale entro 35 giorni dalla ricezione dell’istanza. Di essi è data notizia al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento. In caso di inottemperanza l’Autorità applica le sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (CLICCA QUI), dandone contestuale comunicazione agli organi di polizia giudiziaria.
Viene anche previsto un procedimento abbreviato, comportante la riduzione di tutti i suindicati termini fissati dal regolamento, applicabile qualora, sulla base di una prima e sommaria cognizione dei fatti oggetto dell’istanza, la Direzione ritenga che i fatti stessi configurino un’ipotesi di grave lesione dei diritti di sfruttamento economico di un’opera digitale ovvero un’ipotesi di violazione di carattere massivo.
Articolo redatto a cura dell’Avv. Luca Rufino
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