La fattura elettronica tra privati è divenuta obbligatoria dal 1° gennaio 2019.
L’obbligo in parola operava già dal 31 marzo 2015 a carico dei fornitori di tutte le pubbliche amministrazioni, nonché, dal 1° luglio 2018, per le cessioni di carburante per motori ad uso autotrazione effettuate al di fuori degli impianti stradali di distribuzione. Il decreto lavoro (d.l. 87/2018, art. 11- CLICCA QUI) ha rinviato la decorrenza dell’obbligo di fattura elettronica da luglio 2018 al 1° gennaio 2019 per gli operatori del settore dei carburanti. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 8/E/2018 (CLICCA QUI), ai fini di deduzione del costo di acquisto di carburante non è sufficiente il pagamento con strumenti tracciabili, ma occorre l’integrazione con ulteriori elementi come previsti dal Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), quali, ad esempio, l’indicazione della targa del veicolo ed i km percorsi.
Dal 1° gennaio 2019 anche i titolari di partita IVA sono sottoposti all’obbligo di emissione della fattura in formato digitale.
Le operazioni per le quali è obbligatorio procedere alla fatturazione elettronica sono quelle effettuate:
- tra soggetti entrambi con partita IVA, persone o imprese (c.d. Business to Business, B2B);
- tra soggetti con partita IVA e consumatori, soggetti privati privi di partita IVA (c.d. Business To Consumer, B2C).
Sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica i contribuenti minimi (regime di vantaggio, art. 27, commi 1 e 2, d.l. 98/2011 – CLICCA QUI) ed i forfettari (art.1, commi 54-89, legge 190/2014, legge di Stabilità 2015 – CLICCA QUI), ad eccezione delle prestazioni destinate alla pubblica amministrazione, per cui, come detto sopra, l’obbligo sussiste già da marzo 2015. Minimi e forfettari devono in ogni caso ricevere le fatture in formato elettronico se chi le emette nei loro confronti è un soggetto obbligato alla fatturazione elettronica.
I soggetti obbligati alla fatturazione elettronica non sono tenuti ad emettere il documento digitale nei confronti di un soggetto (impresa o persona fisica) non residente in Italia. Per le operazioni con l’estero ci sarà, dal 2019, l’obbligo di comunicazione mensile dei dati con il nuovo adempimento c.d. “esterometro”.
La fattura elettronica, così come quella cartacea, deve rispettare i requisiti di legge (art. 21 del DPR 633/1972 – CLICCA QUI); deve essere inoltre trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SdI) predisposto dall’Agenzia delle Entrate e conservata digitalmente.
Per compilare ed inviare una fattura elettronica, il contribuente può scegliere di utilizzare un programma di software di una società privata, purché rispetti gli standard di legge, o avvalersi dei servizi messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate (tramite il portale “Fatture e corrispettivi”, software “stand alone”, app “Fatturae”). Alternativamente, si potrà ricorrere all’ausilio di professionisti e/o intermediari.
Come sopra accennato, la fattura elettronica deve essere trasmessa per mezzo del c.d. Sistema di Interscambio (SdI).
Il Sistema di Interscambio, identificabile come una sorta di “postino”, svolge i seguenti compiti:
- verifica che la fattura contenga quantomeno i dati obbligatori ai fini fiscali e l’indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario”, ovvero l’indirizzo P.E.C.) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura;
- controlla che la partita IVA del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita IVA/Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano realmente esistenti;
- verifica che i valori di imponibile, aliquota ed IVA siano stati indicati in modo corretto.
In caso di esito positivo, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario, comunicando a chi l’ha trasmessa la data e l’ora di consegna del documento, tramite una “ricevuta di recapito”. Nella ricevuta, inoltre, vengono indicati il nome che è stato assegnato al file dal soggetto che ha predisposto la fattura, un numero – attribuito dal SdI – che identifica univocamente il file della fattura ed un ulteriore codice – definito hash – che consente di garantire l’integrità del file stesso.
In caso di esito negativo dei controlli, il SdI “scarta” la fattura elettronica ed invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di scarto all’interno della quale vengono indicati codice ed una sintetica descrizione del motivo dello scarto. La ricevuta di scarto viene trasmessa dal SdI alla medesima P.E.C. o al medesimo canale telematico (FTP o Web Service) da cui ha ricevuto la fattura elettronica. Se la fattura elettronica è stata scartata dal SdI occorrerà correggere l’errore che ha prodotto lo scarto e inviare nuovamente al SdI il file della fattura corretta.
Nel caso in cui la casella P.E.C. ovvero il canale telematico FTP o Web Service, dove il SdI prova a recapitare il file della fattura, non fossero attivi, il SdI – leggendo il numero di partita IVA ovvero il Codice Fiscale del cliente all’interno della fattura – mette comunque a disposizione il duplicato della fattura nell’area riservata di “Consultazione → Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate. Il SdI invia altresì al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di impossibilità di consegna all’interno della quale è indicata la data di messa a disposizione del file al cliente. In questo caso la fattura si considera emessa per il fornitore ma non ancora definitivamente ricevuta (ai fini fiscali) dal cliente. Per tale motivo, è importante che il fornitore, qualora si verificasse l’ipotesi in parola, avvisi il cliente, per vie diverse dal SdI (tramite e-mail, telefono o altro contatto), che la fattura elettronica è disponibile nell’area riservata del sito dell’AdE, in modo tale che possa essere consultata e scaricata. La data di decorrenza della detraibilità dell’IVA, per il cliente, scatterà infatti dal momento di visualizzazione/scarico della fattura.
I tempi necessari al SdI per effettuare le operazioni di controllo e consegna della fattura possono variare da pochi minuti ad un massimo di 5 giorni, nel caso in cui il numero di fatture transitanti sul SdI al momento dell’inoltro sia molto elevato.
Per tutte le fatture elettroniche inviate ai privati (altri operatori IVA o consumatori finali), il SdI accetta anche file non firmati digitalmente. Nel caso in cui, però, il file della fattura elettronica sia firmato digitalmente, il SdI esegue controlli sulla validità del certificato di firma.
Il SdI controlla inoltre che il file della stessa fattura elettronica non sia stato già inviato (duplicato).
Le fatture elettroniche vanno sempre inviate ai clienti attraverso il SdI, altrimenti vengono considerate come non emesse.
Per richiedere l’adesione al Sistema di interscambio l’utente deve compilare i modelli (schema di convenzione, scheda informativa per l’attivazione del servizio e informativa sulla privacy) reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate – CLICCA QUI. La documentazione va poi inviata, a mezzo mail, all’Ufficio Servizi in Convenzione ad Enti – Settore Rapporti Istituzionali – Direzione centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo dell’Agenzia delle Entrate che, effettuate le verifiche formali, restituisce all’ente il testo per la sottoscrizione, con firma digitale del rappresentante legale. Il testo firmato viene nuovamente inviato all’Agenzia tramite posta elettronica certificata all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it.
È importante rammentare che la fattura elettronica non cambia le regole generali di emissione della fattura (art. 21, comma 4, del DPR 633/1972), secondo cui deve essere emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione. In particolare, le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione, se riguardano beni immobili, oppure della consegna o spedizione, se riguardano beni mobili; le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Mentre la fattura cartacea si considera emessa quando viene consegnata o spedita al cliente, la fattura elettronica si considera emessa quando viene trasmessa o messa a disposizione del cliente, attraverso il Sistema d’interscambio.
Il d.l. 119/2018 (decreto fiscale – CLICCA QUI) prevede che dal 1° gennaio al 30 giugno 2019, non si applicheranno sanzioni in caso di tardiva emissione effettuata entro il termine di liquidazione dell’IVA di periodo o, comunque, le sanzioni saranno ridotte del 20% se la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo. L’emissione tardiva della fattura tuttavia procrastinerà i tempi di detrazione.
Il decreto in parola prevede altresì che, dal 1° luglio 2019, in deroga alle suindicate regole generali, la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall’operazione. Nel caso in cui la data di emissione del documento elettronico non coincida con quella di effettuazione dell’operazione, detta data dovrà essere riportata in fattura.
Il decreto fiscale elimina inoltre la numerazione progressiva delle fatture ricevute.
Sarà ancora possibile emettere fattura differita in caso di operazioni eseguite nel mese precedente e documentate con documenti di trasporto (Ddt) o altro documento equipollente, che abbia le caratteristiche di cui al DPR 472/1996 (CLICCA QUI) e nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 21, comma 4, del DPR 633/72 (ovverosia, emissione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, indicando come data di emissione quella di effettiva emissione del documento).
Tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi un indirizzo P.E.C. (sempre per il tramite del Sistema di interscambio).
Nel caso in cui il destinatario della fattura elettronica non comunichi alcun indirizzo P.E.C. o sia un privato senza partita IVA, ovvero un operatore in regime di vantaggio o forfettario ovvero un piccolo agricoltore, il cedente/prestatore del documento elettronico dovrà emetterlo facendolo transitare dal Sistema di interscambio (Sdi), indicando come Codice destinatario “0000000” e compilando il campo “codice fiscale” del cliente. La mancata compilazione di uno dei 2 campi comporta lo scarto della fattura elettronica. L’emittente dovrà inoltre consegnare al cliente una copia analogica della fattura, in formato cartaceo o in pdf, comunicandogli che potrà consultare e scaricare l’originale della fattura elettronica accedendo ad una specifica sezione all’interno della propria area riservata presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il cliente può espressamente rinunciare, preferibilmente mediante dichiarazione scritta, a ricevere la fattura in formato analogico dall’emittente. Anche in tal caso, il cliente ha la facoltà di consultare ed estrarre l’originale della fattura elettronica dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
In tema di conservazione delle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 13/E/2018 (CLICCA QUI), ha chiarito che i formati consentiti sono, oltre a quello di origine (XML), anche i formati PDF, JPG, TXT, come previsto dal DPCM 3 dicembre 2013 (CLICCA QUI).
La conservazione elettronica tuttavia non consiste nella mera memorizzazione su PC del file della fattura in uno dei formati suindicati, bensì si tratta di un processo precisamente regolamentato dalla legge (D.lgs. 82/2005 CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale; CLICCA QUI). Il processo di conservazione elettronica delle fatture digitali se effettuato a norma di legge, tutela in ordine allo smarrimento delle fatture, garantisce la loro rapida e pronta consultazione e, soprattutto, la possibilità di recupero in ogni momento dell’originale della fattura elettronica (così come degli altri documenti informatici che si decide di portare in conservazione).
Il processo di conservazione elettronica a norma è usualmente fornito da operatori privati certificati facilmente individuabili in internet; tuttavia, l’Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione un servizio di conservazione elettronica a norma per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio. Tale servizio è, come tutti gli altri, accessibile dall’utente dalla propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’AdE.
La fatturazione elettronica comporta dei vantaggi: per gli operatori IVA in regime di contabilità semplificata che emettano solo fatture (cioè soggetti che effettuano operazioni diverse da quelle previste dall’art. 22 del Dpr n. 633/1972) e che si avvalgano dei dati che l’Agenzia delle Entrate mette loro a disposizione, sulla base delle regole previste da provvedimento dell’Agenzia stessa, viene meno l’obbligo di tenuta dei registri IVA (ex artt. 23 e 25 del Dpr n. 633/1972). Non solo. Per tutti gli operatori IVA che emettano e ricevano solo fatture, ricevendo ed effettuando pagamenti in modalità tracciata sopra il valore di 500 euro, i termini di decadenza previsti per l’accertamento fiscale vengono ridotti di 2 anni (ci si riferisce ai termini previsti ai sensi degli artt. 57, primo comma, del DPR n. 633/1972 e 43, primo comma, del DPR n. 600/1973, secondo cui “gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione“).
Ai fini della esigibilità e detraibilità dell’IVA, in sintesi occorre ricordare che:
- per il fornitore, ogni qual volta il SdI invia una ricevuta di consegna o una ricevuta di impossibilità di consegna, la fattura si considera emessa e la data di esigibilità coincide con la data riportata nella fattura (al contrario, una ricevuta di scarto determina che la fattura non è mai stata emessa e occorre correggere l’errore in essa contenuto e ritrasmetterla al SdI);
- per il cliente, ogni qual volta il SdI consegna la fattura, la stessa si considera ricevuta e la data a partire dalla quale può essere detratta l’IVA coincide con quella della consegna del documento; nel caso in cui la fattura superasse i controlli ma il SdI non riuscisse a consegnarla per problemi del canale telematico a cui tenta di recapitarla, la data dalla quale può essere detratta l’IVA coincide con quella di “presa visione” (da parte del cliente) della fattura nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Sussiste anche la possibilità, in favore di tutti gli operatori titolari di partita IVA, di generare e portare con se un codice bidimensionale (c.d. QRCode) contenente il numero di partita IVA, tutti i dati anagrafici e l’indirizzo telematico di default comunicato preventivamente al SdI.
Generando il QRCode si avrà a disposizione, di fatto, una sorta di “biglietto da visita” che potrà essere portato con sé o sullo smartphone sotto forma di immagine oppure su carta: mostrandolo al fornitore (come oggi si fa con la tessera sanitaria quando si effettua una spesa medica), quest’ultimo potrà leggere ed acquisire il numero di partita IVA del cliente, i suoi dati anagrafici e il suo indirizzo telematico.
Qualora il fornitore utilizzi una delle procedure gratuite dell’Agenzia delle Entrate per predisporre la fattura o altra procedura di mercato in grado di leggere il QRCode, i dati in esso contenuti saranno automaticamente e senza errori precompilati in fattura.
Articolo redatto a cura dell’Avv. Luca Rufino
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