La fideiussione, ai sensi dell’art. 1936 c.c., è il contratto con cui una parte garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui, obbligandosi personalmente verso il creditore.
Colui che garantisce l’adempimento prende il nome di fideiussore.
Il fideiussore ed il creditore sono le parti del contratto, per la cui stipula non è richiesto né il consenso né la conoscenza del debitore.
Nella prassi, il debitore è consapevole della fideiussione, anzi, generalmente, sollecita il fideiussore a prestarla.
Il contratto di fideiussione contiene obbligazioni solo del proponente, per questo motivo la dichiarazione di fideiussione è sufficiente al fine del perfezionamento, mentre l’accettazione del creditore è superflua.
Tuttavia, è richiesto che la fideiussione risulti da una dichiarazione di volontà espressa, non è sufficiente un comportamento concludente o una dichiarazione generica al creditore con la quale lo si rassicura della solvibilità del debitore o che il credito andrà a buon fine.
La caratteristica fondamentale del contratto di fideiussione è la sua accessorietà: non è valido se non esiste o risulta invalida l’obbligazione principale.
Inoltre, la fideiussione non può eccedere l’ammontare del debito principale, né può essere prestata a condizioni più onerose, o a garanzia solo di parte del debito.
Ai sensi dell’art. 1938 c.c., non è, però, necessaria l’attuale esistenza del debito: è possibile prestare fideiussione anche per debiti condizionali e/o futuri.
La fideiussione resta viva anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, a condizione che il creditore agisca entro sei mesi contro il debitore.
Gli effetti prodotti dal contratto di fideiussione si possono riassumere come segue:
- per quanto concerne il rapporto tra fideiussore e creditore garantito, il primo diventa, in solido con il debitore principale, obbligato verso il creditore. Il creditore potrà chiedere il pagamento all’uno o all’altro indifferentemente, fermo restando due limiti: se vi è stata pattuizione circa il beneficio di escussione a favore del fideiussore, egli può pretendere che il creditore si rivolga prima al debitore principale. Se, nel caso di più fideiussori, è stato pattuito il beneficio della divisione, ogni fideiussore risponde solo per la quota assunta a proprio carico.
- nei rapporti tra fideiussore e debitore principale, il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore principale, e può rivolgersi a costui, attraverso l’azione di regresso, per ottenere il rimborso oltre gli interessi e le spese.
Il contratto di fideiussione è spesso utilizzato dalle banche che, quando fanno credito a qualcuno, spesso chiedono la garanzia di un terzo, nella forma della fideiussione omnibus, con oggetto indeterminato.
Tale strumento implica che il fideiussore garantisca non per un debito specifico, ma per tutti i debiti che il debitore principale assumerà nei confronti della banca. Sono previste ulteriori deroghe alla disciplina generale, e sempre in senso favorevole alla banca e sfavorevole al fideiussore.
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