Il reddito di cittadinanza, introdotto dal Decreto-Legge n. 4/2019, convertito in Legge 28 marzo 2019, n. 26 (GU Serie Generale n. 75 del 29/03/2019), in vigore dal 30 marzo 2019 (CLICCA QUI per il testo integrale), viene definito quale “misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro” (Art. 1).
Trattasi sostanzialmente di un integrazione al reddito del nucleo familiare che si trovi sotto la soglia economica di povertà assoluta e sia in possesso dei requisiti fissati dalla Legge.
Vediamo nel dettaglio cosa prevede la normativa.
Requisiti (Art.2): il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: 1) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo. 2) Con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 9.360 euro; un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all’estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo. I predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo; un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Detto parametro è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza,come definite ai fini dell’ISEE (art. 2, comma 4). La soglia suindicata è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE. 3) Con riferimento al godimento di beni durevoli: nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli ed i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente; nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto. 4) Per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta. 5) Non ha altresì diritto al reddito di cittadinanza il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
Nucleo familiare: ai fini di definizione del nucleo familiare valgono le seguenti disposizioni: i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione (se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale); i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini dell’ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell’ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione; il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.
Compatibilità con altre indennità: il reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpI e dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DISCOLL). Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell’ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quantoprevisto dalla disciplina dell’ISEE.
Elementi del beneficio economico (Art. 3): il beneficio economico del reddito di cittadinanza, su base annua, si compone dei seguenti 2 elementi: a) una componente ad integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di euro 6.000 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, sopra descritto; b) una componente ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui. Quest’ultima integrazione è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.Il reddito di cittadinanza è esente dal pagamento dell’IRPEF. Il beneficio in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare.Il reddito di cittadinanza non può essere inferiore ad euro 480 annui.
Decorrenza e durata del beneficio: il reddito di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello della richiesta ed il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua. Il reddito di cittadinanza è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni richieste e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. Il reddito di cittadinanza può essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza. E’ fatto obbligo al beneficiario di comunicare all’ente erogatore, nel termine di 15 giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti. Qualsiasi variazione della condizione occupazionale da parte di uno o di più componenti del nucleo familiare (quindi sia in caso di assunzione che qualora si intraprenda una nuova attività come autonomi) va comunicata all’INPS entro 30 giorni, pena la decadenza del beneficio.
Patto per il lavoro e Patto per l’inclusione sociale (Art. 4): l’erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro ed all’inclusione sociale. Sono tenuti ai predetti obblighi tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studio, ferma restando, per il componente con disabilità interessato, la possibilità di richiedere la volontaria adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo ed all’inclusione sociale, essendo inteso che tale percorso deve tenere conto delle condizioni e necessità specifiche dell’interessato. Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del reddito di cittadinanza titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità. Possono, altresì, essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE. Il richiedente ed i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del reddito di cittadinanza e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio, sono tenuti a rendere la suddetta dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, tramite l’apposita piattaforma digitale, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra quelli tenuti agli obblighi di cui sopra, sono individuati e resi noti ai centri per l’impiego per il tramite della piattaforma digitale, affinché siano convocati, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del reddito di cittadinanza: 1. assenza di occupazione da non più di 2 anni; 2. essere beneficiario della NASpI, ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di 1 anno; 3. aver sottoscritto, negli ultimi 2 anni, un patto di servizio attivo presso i centri per l’impiego. Nel caso in cui l’operatore del centro per l’impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l’avvio di un percorso di inserimento al lavoro, invia il richiedente, per il tramite della piattaforma digitale di cui sopra, ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà. L’invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che l’hanno determinato in esito agli incontri presso il centro per l’impiego. I beneficiari non esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano, presso i centri per l’impiego, un Patto per il lavoro. I beneficiari sono tenuti a: collaborare alla definizione del Patto per il lavoro; accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro. In particolare: 1) registrarsi sull’apposita piattaforma digitale e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca attiva del lavoro; 2) svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte, secondo le ulteriori modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente; 3) accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto per il lavoro; 4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti ed in attinenza alle competenze certificate; 5) accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue; in caso di rinnovo del beneficio deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua. E’ definita, dalla normativa in esame, “congrua” un’offerta avente le seguenti caratteristiche: a) nei primi 12 mesi di fruizione del beneficio, è congrua un’offerta entro 100 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero entro 250 chilometri di distanza se si tratta di seconda offerta, ovvero, ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta; b) decorsi 12 mesi di fruizione del beneficio, è congrua un’offerta entro 250 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero, ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta; c) in caso di rinnovo del beneficio è congrua un’offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta; d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita ai fini dell’ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c) e, in deroga alle previsioni di cui alla lettera a), relative alle offerte successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l’offerta è congrua se non eccede la distanza di 100 chilometri dalla residenza del beneficiario; e) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e, in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo riferimento alla terza offerta, l’offerta è congrua se non eccede la distanza di 250 chilometri dalla residenza del beneficiario. Dette previsioni operano esclusivamente nei primi 24 mesi dall’inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso. Nel caso in cui sia accettata un’offerta collocata oltre 250 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del reddito di cittadinanza, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi 3 mesi dall’inizio del nuovo impiego, incrementati a 12 mesi nel caso siano presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabilità, come definita a fini ISEE. In coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale ed informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l’impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire, nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore al numero di 8 ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di 16 ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti.
Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio (Carta Rdc – Art. 5): il reddito di cittadinanza è richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso gli Uffici postali ovvero mediante modalità telematiche, nonché presso i centri di assistenza fiscale convenzionati con l’INPS, mediante gli appositi moduli (modulo di domanda e modello di comunicazione dei redditi). All’atto della domanda bisognerà presentare anche la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) a fini ISEE.Il reddito di cittadinanza è riconosciuto dall’INPS ove ricorrano le condizioni richieste. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l’INPS verifica, entro 5 giorni lavorativi, il possesso dei requisiti per l’accesso al reddito di cittadinanza sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. A tal fine l’INPS acquisisce dall’Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni rilevanti ai fini della concessione del reddito di cittadinanza. In ogni caso il riconoscimento da parte dell’INPS avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all’Istituto. Resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno. I requisiti economici di accesso al reddito di cittadinanza si considerano posseduti per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando la necessità di aggiornare l’ISEE alla scadenza del periodo di validità dell’indicatore. Gli altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi. In tal caso, l’erogazione del beneficio è interrotta a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed è disposta la revoca del beneficio. Il beneficio economico è erogato attraverso la c.d. “Carta Rdc”. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, nonché, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione, ovvero dell’intermediario che ha concesso il mutuo. E’ in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Le movimentazioni sulla Carta Rdc sono messe a disposizione delle piattaforme digitali, per il tramite del Ministero dell’economia e delle finanze in quanto soggetto emittente.
Piattaforme digitali per l’attivazione e la gestione dei Patti (Art. 6): al fine di consentire l’attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l’inclusione sociale, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del reddito di cittadinanza, sono istituite due apposite piattaforme digitali dedicate al reddito di cittadinanza, una presso l’ANPAL, nell’ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIUPL) per il coordinamento dei centri per l’impiego e l’altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), per il coordinamento dei comuni. Le piattaforme rappresentano strumenti di condivisione delle informazioni sia tra le amministrazioni centrali e i servizi territoriali sia, nell’ambito dei servizi territoriali, tra i centri per l’impiego ed i servizi sociali. Per le predette finalità, l’INPS mette a disposizione delle piattaforme i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come risultanti dalla DSU in corso di validità, le informazioni sull’ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall’Istituto ai componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del reddito di cittadinanza funzionale alla attuazione della misura ed altre utili alla profilazione occupazionale. Le piattaforme presso l’ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali condividono, rispettivamente, con i centri per l’impiego e con i comuni, le informazioni suindicate relativamente ai beneficiari del reddito di cittadinanza residenti nei territori di competenza. Le piattaforme in parola rappresentano altresì uno strumento utile al coordinamento dei servizi a livello territoriale, attraverso un sistema di intercomunicazione.I centri per l’impiego ed i comuni segnalano alle piattaforme dedicate l’elenco dei beneficiari per cui sia stata osservata una qualsiasi anomalia nei consumi e nei comportamenti dai quali si possa dedurre una eventuale non veridicità dei requisiti economici, reddituali e patrimoniali dichiarati e la non eleggibilità al beneficio.
Sanzioni (Art. 7): salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività regolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio, è punita con la reclusione da uno a tre anni. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui sopra per quello previsto dall’art. 640-bis del codice penale (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – CLICCA QUI), nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva ed il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall’INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna. Fermo quanto sopra, quando l’amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza ovvero l’omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell’istante, la stessa amministrazione dispone l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. E’ disposta la decadenza dal reddito di cittadinanza, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare: a) non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero; b) non sottoscrive il Patto per il lavoro, ovvero il Patto per l’inclusione sociale, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero; c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione; d) non accetta almeno una di tre offerte congrue ai sensi di legge, ovvero, in caso di rinnovo, non accetta la prima offerta congrua utile; e) effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del reddito di cittadinanza maggiore; f) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare; g) venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente, in assenza delle comunicazioni prescritte per legge, ovvero, attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di legge. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del reddito di cittadinanza in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell’ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell’omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso. Viene altresì previsto che in caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, anche da parte di un solo componente il nucleo familiare, alle convocazioni al lavoro e di orientamento dei centri per l’impiego e degli altri organi preposti, il beneficiario può incorrere nella decurtazione da una a due mensilità del beneficio economico, fino alla decadenza dalla prestazione nel caso di mancata presentazione dopo la seconda convocazione.In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l’inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne, ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti della decurtazione da due a sei mensilità, fino alla decadenza dal beneficio oltre il terzo richiamo formale. L’irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell’indebito è effettuato dall’INPS. L’INPS dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc. In tutti i casi diversi da quelli di carattere penale, il reddito di cittadinanza può essere richiesto dal richiedente, ovvero da altro componente il nucleo familiare, solo decorsi 18 mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi 6 mesi dalla medesima data.
Incentivi per l’impresa e per il lavoratore (Art. 8): al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale dedicata al reddito di cittadinanza nell’ambito del SIUPL le disponibilità dei posti vacanti e che su tali posti assuma a tempo pieno ed indeterminato soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite dell’importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità. In caso di rinnovo, l’esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità. L’importo massimo di beneficio mensile non può comunque eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Nel caso di licenziamento del beneficiario di reddito di cittadinanza, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (CLICCA QUI), salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Il datore di lavoro, contestualmente all’assunzione del beneficiario di reddito di cittadinanza stipula, presso il centro per l’impiego, ove necessario, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare presso i centri per l’impiego un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale. Se in seguito a questo percorso formativo il beneficiario di reddito di cittadinanza ottiene un lavoro, coerente con il profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, al datore di lavoro che assume, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite della metà dell’importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilità per metà dell’importo del reddito di cittadinanza. In caso di rinnovo, l’esonero è concesso nella misura fissa di sei mensilità per metà dell’importo del reddito di cittadinanza. L’importo massimo del beneficio mensile comunque non può eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. La restante metà dell’importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un massimo di 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilità per metà dell’importo del reddito di cittadinanza, è riconosciuta all’ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del reddito di cittadinanza. Nel caso di licenziamento del beneficiario del reddito di cittadinanza, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
Articolo redatto a cura dell’Avv. Luca Rufino
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