Il valore probatorio della fattura commerciale non contestata è stato ripetutamente oggetto di esame da parte della Corte di Cassazione.

La fattura è un documento fiscale obbligatorio emesso dal venditore al compratore per comprovare l’avvenuta cessione di beni o prestazione di servizi ed il conseguente diritto a riscuoterne il prezzo.

Pur non essendo normativamente previsto uno schema vincolante per redigere la fattura, sussistono dei requisiti formali che l’emittente deve obbligatoriamente rispettare.

In particolare, nel documento devono essere indicati:

1. la data di emissione;

2. il suo numero univoco progressivo;

3. i dati del mittente: denominazione o ragione sociale, indirizzo, partita IVA, codice fiscale;

4. i dati identificativi del destinatario: nominativo o ragione sociale, indirizzo;

5. gli estremi del documento di trasporto (DDT) in caso di fattura differita;

6. la descrizione, la quantità dei prodotti e dei servizi oggetto della transazione;

7. il prezzo unitario dei beni e quello complessivo;

8. gli eventuali sconti;

9. l’aliquota e l’ammontare dell’IVA;

10. il totale della fattura.

La fattura dovrà essere redatta in duplice copia, una per il venditore, l’altra per il cliente.

L’emissione del documento fiscale, di per sé, non è sufficiente a costituire in mora il ricevente, occorrendo, a tal fine, l’invio di una formale richiesta di pagamento.

Per quanto riguarda il valore probatorio della fattura, bisogna distinguere.

– Giudizio a cognizione piena: la fattura generalmente non può considerarsi fonte di prova a favore dell’emittente.

– Procedimento monitorio: premessa la regolarità amministrativa e fiscale, la fattura è considerata prova scritta sufficiente a giustificare l’emissione di un decreto ingiuntivo (Cass. n. 8549/2008). In caso di opposizione al decreto, il credito andrà dimostrato con gli ordinari mezzi di prova.

– Contratti: le fatture non possono valere come prova unica del contratto in quanto sono redatte unilateralmente dal soggetto emittente e, quindi, considerate come meri indizi della conclusione del contratto.

Tuttavia, i Giudici di Legittimità, con ordinanza n. 949 del 10 gennaio 2024, hanno sottolineato che, qualora il debitore accetti senza contestazioni le fatture emesse nel corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale, le stesse potranno costituire un valido elemento di prova.

Sulla stessa linea si pone la sentenza n. 3581/2024: “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente  contratto, allorché risulti accettata dal contraente  destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili“.

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