La donazione, ai sensi dell’art. 769 c.c., è un contratto con cui, una parte, per spirito di liberalità, arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa un diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.

Il contratto si forma solo con l’accettazione dell’altrui proposta: può essere dichiarata dal donatario nello stesso contesto in cui la proposta è formulata dal donante, o anche separatamente.

L’oggetto della donazione può consistere nella disposizione di un diritto del donante in favore del donatario oppure nell’assunzione di un’obbligazione del donante verso il donatario.

La donazione non può avere ad oggetto beni futuri, infatti, si considera inammissibile anche il contratto preliminare di donazione, poiché quest’ultima perderebbe, in tal caso, il carattere di liberalità e spontaneità che la caratterizzano.

La donazione è un contratto con rigidi requisiti formali: è richiesta la forma dell’atto pubblico con l’assistenza di due testimoni; l’obiettivo è la tutela del donante contro decisioni impulsive.

La causa della donazione è suggerita dalla legge stessa e coincide con lo spirito di liberalità del donante e l’arricchimento del donatario, anche se le ragioni giustificative dei contratti di questo tipo sono spesso celate nei motivi che vengono, in questo caso, a rilevare anche dal punto di vista giuridico.

L’errore sul motivo può determinare l’annullamento della donazione, il motivo illecito la sua nullità.

La donazione è un atto personale del donante che non può quindi essere sostituito da rappresentanti legali né conferire mandato a donare.

Gli atti di liberalità diversi dalla donazione sono comunemente definiti donazioni indirette, ai sensi dell’art. 809 c.c.,: esse, non essendo vere e proprie donazioni, non sono soggette a tutte le regole stabilite per le stesse, ad esempio non richiedono la forma dell’atto pubblico.

Tramite le donazioni indirette, il donante persegue l’interesse concreto di arricchire il donatario utilizzando altri schemi negoziali e piegandoli ad una funzione che non è la loro tipica.

Si configura tale situazione, ad esempio, quando viene acquistato un immobile, utilizzando denaro del padre, ma intestandolo al figlio.

Il beneficiario di una donazione è tenuto al pagamento di un’imposta.

In base al rapporto esistente tra i soggetti coinvolti sono previste aliquote diverse ed eventuali franchigie che rendono tassabili le donazioni per la parte eccedente il loro valore.

Le aliquote – determinate secondo i dati forniti da agenziaentrate.gov.it – sono:

  • del 4% per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente 1 milione di euro, per ciascun beneficiario;
  • del 6% per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente 100mila euro, per ciascun beneficiario;
  • del 6% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado;
  • dell’8% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.
  • nel caso di una persona portatrice di handicap grave l’imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera €1.500.000, a prescindere dal grado di parentela tra i soggetti coinvolti.

L’imposta non è dovuta se la donazione è a favore di:

  • Stato, Regioni, Province, Comuni;
  • Enti pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che abbiano come scopo esclusivo assistenza, studio, ricerca scientifica, altre finalità di pubblica utilità;
  • onlus e fondazioni bancarie.

La Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 7442/2024, in materia di donazioni indirette, per chiarire l’assenza di un obbligo di registrazione per le stesse e conseguentemente di imposte sulle stesse.

Il tema della tassazione sulle donazioni indirette scaturisce dalla circolare 30/2015 dell’Agenzia delle Entrate, aspramente criticata dai giudici della Corte, i quali ribadiscono due principi sul tema:

  1. la facoltà del contribuente di effettuare la registrazione della donazione;
  2. il potere dell’amministrazione di accertare le liberalità indirette solo al congiunto, al ricorrere di due presupposti: che la liberalità superi il valore di 1 milione di euro e che risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti di accertamento tributario.

Si può concludere che la tassazione scatta solo se le donazioni indirette risultano da atti sottoposti a registrazione, se sono registrate volontariamente o se di valore superiore a 1 milione di euro e la loro effettuazione viene dichiarata dal contribuente nel contesto di una procedura di accertamento di tributi.

Le donazioni indirette cosiddette “tax free” possono essere così riassunte:

  • i bonifici da genitori a figli (se non confessati in un accertamento tributario);
  • se da atti registrati risultano pattuizioni che non vengono qualificate come donazioni ma potrebbero essere compiute a quel titolo;
  • contratti a favore di terzo, le delegazioni di pagamento, gli accolli di debito, la compravendita di una casa da parte dei genitori per i figli.

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