La rinuncia abdicativa è uno dei modi di estinzione del diritto di proprietà.

Tecnicamente, si tratta di una dichiarazione unilaterale del titolare del diritto soggettivo diretta a dismettere il diritto stesso senza trasferirlo ad altri.

In conseguenza al negozio abdicativo, il diritto di proprietà si estingue per il rinunciante, ma non si esclude che altri soggetti possano avvantaggiarsene: tale vantaggio può derivare solo occasionalmente e indirettamente dalla perdita del diritto da parte del suo titolare.

La rinuncia abdicativa può riguardare sia beni mobili che immobili: nel primo caso coincide con l’abbandono dei beni mobili in luogo pubblico, al cui seguito il bene può essere occupato.

Nel secondo caso sussistono alcune formalità da rispettare.

Il proprietario di un bene immobile lo abbandona generalmente per liberarsi di spese ed oneri che non possa o voglia sostenere. In questa ipotesi, la rinuncia abdicativa dovrà avere forma scritta ed essere trascritta.

In dottrina ci sono tesi contrastanti circa l’ammissibilità della rinuncia abdicativa di beni immobili: in particolare per la situazione di incertezza giuridica sullo stato degli stessi che si creerebbe di conseguenza.

La giurisprudenza prevalente invece, individuando la proprietà quale diritto patrimoniale e in quanto tale liberamente disponibile, ritiene l’istituto ammissibile anche quando ci si spogli di beni immobili.

Generalmente, in seguito alla rinuncia, il bene viene acquistato a titolo originario dallo Stato ai sensi dell’art. 827 c.c. ovvero, se presenti, dai restanti comproprietari.

Se l’immobile è di esclusiva proprietà del rinunciante il passaggio allo Stato è una conseguenza prevista dalla legge.

Tuttavia, l’Avvocatura dello Stato considera inammissibile la rinuncia al diritto di proprietà al solo fine egoistico di trasferire in capo all’Erario, quindi alla collettività, i costi necessari per le opere di consolidamento, manutenzione o demolizione dell’immobile.

Se l’immobile è in comproprietà, si ha una rinuncia di tipo traslativo, con il conseguente accrescimento delle quote in favore dei comproprietari.

La rinuncia potrebbe riguardare anche il diritto di usufrutto, comportando l’estinzione dello stesso; a quel punto il potere di godere della cosa ritorna al proprietario, quale effetto diretto del principio di elasticità del dominio.

In virtù del principio di elasticità del dominio, lo stesso che opera in caso di comproprietà, la proprietà, prima compressa, riprende automaticamente la sua espansione originaria non appena il diritto che la limitava venga meno.

Esistono diverse teorie circa la causa del negozio abdicativo, quella prevalente la individua quale atipica, su base dell’interesse del rinunciante meritevole di tutela, in aderenza al comma 2 dell’art. 1322 c.c.

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