CONGEDI PARENTALI

E’ il diritto di ogni singolo genitore (anche adottivo od affidatario) fruibile anche se l’altro non ne ha diritto in quanto non lavoratore, di astenersi dal lavoro, con diritto alla retribuzione al 30% sino al 6° anno del bambino e senza retribuzione sino al 12° anno (l. 10 dicembre 2014, n.183 decreto legislativo n. 80/2015).

I congedi parentali possono attualmente essere richiesti anche frazionatamente e su base oraria sino al compimento del dodicesimo anno di ogni figlio da entrambi i genitori (art. 32 l. n. 151/2001 modificato dal d.lgs. n. 80/2015, l. 24 dicembre 2012, n. 228).

Nei casi in cui i periodi di astensione siano inframmezzati da ferie, malattia o assenze ad altro titolo, i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso della settimana corta) non sono in alcun caso computabili né indennizzabili come congedo parentale. In caso di mancanza di previsione della contrattazione collettiva dei criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.

Il criterio generale legale quando manca la contrattazione collettiva prevede che la fruizione su base oraria sia consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Quando, invece, le modalità di fruizione sono regolate dalla contrattazione collettiva, la fruizione dell’astensione facoltativa può avvenire su base oraria nei limiti del monte ore a cui è equiparata la singola giornata lavorativa (Circ. INPS 29 dicembre 2016 n. 230).

Se la fruizione del congedo è su base oraria, le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo.

Per quanto riguarda le modalità di computo, l’INPS nella medesima circolare ha stabilito che, stante la complessità della normativa, in una prima fase iniziale il computo e l’indennizzo del congedo parentale avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria.

Il genitore è tenuto ad avvisare il proprio datore, salvo casi di oggettiva impossibilità, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni (due, se congedo su base oraria) indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo.

Il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore (ex art. 32 T.U.) non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 T.U.) anche se richiesti per bambini differenti.

Allo stesso modo il congedo parentale ex art. 32 T.U. fruito in modalità oraria, non è cumulabile con i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 T.U., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale (art. 33 comma 1 T.U.), anche se richiesti per bambini differenti.

Risulta invece compatibile la fruizione del congedo su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità, quali ad esempio i permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, l. 5 febbraio 1992, n. 104, quando fruiti in modalità oraria (rettifica della circolare n. 152/2015, che al par. 2.1 ultimo capoverso, fa riferimento ai “permessi di cui all’art. 33 commi 2 e 3 l. 5 febbraio 1992 n. 104”: in luogo di “commi 2 e 3” leggasi “commi 3 e 6”).

Anche per il 2017-2018 è confermata la possibilità per la madre lavoratrice (pubblica, privata o iscritta alla gestione separata) di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale anche per più figli, sempre che si trovi al momento di presentazione della domanda ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità, e non abbia fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di babysitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.(Circolare INPS 28 marzo 2013 n. 48 e con la Circolare INPS 16 dicembre 2014 n. 169 art. 1, c. 357, L. 232/2016; DM 1° settembre 2016;Circ. INPS 12 dicembre 2016 n. 216 )

Non sono ammesse al beneficio le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione, le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati, le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art. 19, comma 3, d.l. 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla l. 4 agosto 2006, n. 248.

L’importo del contributo è di 600,00 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata), divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.

Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, come da tabella allegata alle «Istruzioni per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia».

Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati (ed indicati sul sito inps) viene erogato attraverso pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, e fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.

Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby sitting viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro (voucher cartacei) ex art. 72 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni.

L’Istituto provvede ad avvisare il datore di lavoro della lavoratrice della proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.

Diversamente nel caso in cui sia prevista un’indennità, essa dovrà essere parametrata alle ore effettivamente non lavorate. In ogni caso i periodi di astensione, seppur limitati ad una parte della giornata, si computano come per un intero giorno.

In caso di richiesta di congedo straordinario per gravi motivi vi è sospensione dell’astensione facoltativa. Ciascun genitore ha diritto a fruire per ogni nato del numero di mesi di congedo parentale previsti.