Le azioni possessorie sono strumentali al possessore per neutralizzare gli attacchi contro il suo possesso, anche se provengono dal legittimo titolare del diritto.

Le azioni a tutela del possesso, che offrono una tutela di urgenza in situazioni che richiedono interventi rapidi, sono:

  • l’azione di reintegrazione;
  • l’azione di manutenzione;
  • le azioni di nunciazione.

L’azione possessoria di reintegrazione, ai sensi dell’art. 1168 c.c., spetta al possessore che è stato spogliato del suo possesso, per poterla esercitare occorrono due requisiti:

  1. lo spoglio deve essere avvenuto in modo violento o clandestino
  2. il possessore deve promuovere l’azione entro un anno dalla scoperta dello spoglio

Questo tipo di azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, esclusi i casi in cui la ha per motivi di servizio o di ospitalità.

L’azione possessoria di manutenzione, ai sensi dell’art. 1170 c.c., spetta al possessore che è stato molestato nell’esercizio del suo possesso, è diretta all’eliminazione delle molestie; può, altresì, essere esercitata da colui che è stato privato del possesso ma in modo né violento né clandestino.

Il diritto può essere fatto valere entro un anno dalla molestia e al ricorre dei requisiti:

  1. il possesso riguarda immobili o un diritto reale su un immobile o un’universalità di mobili
  2. non può essere esercitata dal semplice detentore
  3. il possesso di cui si chiede la tutela dura ininterrottamente da oltre un anno, ed è stato acquistato in modo non violento né clandestino

Le azioni di nunciazione date al possessore per prevenire un danno da cui la cosa è minacciata, sono due: di nuova opera e di danno temuto.

L’azione di nuova opera, ai sensi dell’art. 1171 c.c., spetta a chi ritiene che una nuova opera, da altri intrapresa, possa recare danno alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso; può esercitarsi solo entro un anno dall’inizio dell’opera, e solo se questa è ancora indeterminata.

L’azione di danno temuto, ai sensi dell’art. 1172 c.c., spetta a chi teme che possa derivare da un bene un pericolo di danno grave e prossimo a quello oggetto del suo possesso.

Il giudice può, in attesa di giudicare in via definitiva, disporre da subito cautele e provvedimenti urgenti per sventare l’immediato pericolo.

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