La nuova istanza di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione generalizzata (FOIA) è stata rinnovata con il recente D.Lgs. 97/2016 che ha modificato il D.Lgs. 33/2013, recante disposizioni in materia di trasparenza. In sostanza é stato introdotto un nuovo regime di accesso agli atti e documenti della P.A. (Freedom of information act).

E’ infatti ora possibile visionare liberamente gran parte degli atti e delle informazioni detenute dalla pubblica amministrazione.

A differenza dell’istanza di accesso agli atti ex art. 22 legge 241/90, l’istanza è gratuita (fatto salvo eventuali costi per la stampa in cartaceo dei documenti) e non va motivata.

Chiunque può chiedere di visionare le informazioni detenute da amministrazioni statali, regionali o locali, senza dover motivare la richiesta stessa e senza avere una qualifica determinata o essere in una situazione particolare che legittimi la richiesta (ad esempio l’aver sostenuto il concorso pubblico ai cui atti si vuole accedere ovvero essere dipendente dell’Ente).

Resta sempre comunque la possibilità all’Ente destinatario di rifiutare l’istanza ovvero concedere un accesso parziale, oscurando le parti del documento che non vanno diffuse, ad esempio se ciò è necessario per evitare un pregiudizio a determinati interessi pubblici (segreto di Stato, sicurezza pubblica e ordine pubblico; sicurezza nazionale; difesa e questioni militari; relazioni internazionali; politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato; conduzione di indagini su reati e loro perseguimento; regolare svolgimento di attività ispettive) e privati (protezione dei dati personali; libertà e segretezza della corrispondenza; interessi economici e commerciali di una persona o di una società, compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali).

L’istanza di accesso può essere presentata a mano, a mezzo posta o tramite fax: all’ufficio che materialmente detiene i dati, le informazioni o i documenti; all’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) della singola amministrazione; all’altro eventuale ufficio indicato dall’amministrazione sul proprio sito internet.
La richiesta può essere effettuata anche in via telematica (tramite email), secondo le modalità prevista dal codice dell’Amministrazione digitale.

L’amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro 30 giorni. Nel caso in cui la  richiesta di accesso possa creare danno ad altri soggetti («controinteressati») l’amministrazione ha l’obbligo di comunicare a questi soggetti che è stata fatta richiesta d’accesso: i controinteressati hanno quindi dieci giorni per fare opposizione all’istanza. Durante questo periodo, il termine di 30 giorni (entro cui la Pa deve rispondere) viene sospeso: esso ricomincerà a decorrere solo una volta scaduti i suddetti dieci giorni.

Articolo redatto a cura dell’Avv. Carlo Pasero

Si riporta un modello di istanza:

 

Istanza per l’accesso agli atti amministrativi ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (F.O.I.A.)

All’ufficio__________

Il/la sottoscritto/a__________ nato/a a __________ il__________ residente in__________ Prov_____ CAP_____ alla via__________ n._____ codice fiscale__________ tel__________ fax__________ indirizzo email (o PEC) al quale inviare eventuali comunicazioni__________in qualità di __________ (se si agisce per conto di una società)

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, di:

 prendere visione dei seguenti documenti_______ (indicare il documento con gli estremi: data, numero protocollo od altro);

 ottenere copia semplice in formato cartaceo/su cd/tramite posta elettronica dei seguenti documenti________;

 ottenere copia autentica dei seguenti documenti_________ (potrebbero esserci spese in questo caso);

Si allega copia documento di riconoscimento.

Distinti saluti

Luogo e data __________

Firma del richiedente __________