Pegno ed ipoteca costituiscono i diritti reali di garanzia, cioè garanzie specifiche su determinati beni nate in conseguenza ad un atto di autonomia privata.
La garanzia specifica attribuisce al creditore che ne è in possesso due diritti fondamentali riguardo al bene: quello di seguito e quello di prelazione.
- Il diritto di seguito implica la possibilità di aggredire il bene e sottoporlo ad esecuzione forzata, anche se viene successivamente trasferito ad un terzo.
- Il diritto di prelazione comporta la possibilità di soddisfarsi sul bene con priorità rispetto agli altri creditori, il bene potrà essere aggredito da questi ultimi sono dopo l’integrale soddisfazione del creditore garantito.
È fondamentale ricordare che pegno ed ipoteca sono accessori strumentali al credito garantito: se questo dovesse per qualsiasi ragione estinguersi, la stessa sorte toccherebbe anche alle garanzie.
Il pegno, ai sensi dell’art. 2784 c.c., può essere costituito su:
- beni mobili non registrati;
- universalità di mobili;
- crediti;
- beni destinati all’esercizio di un’impresa.
La costituzione presuppone due elementi:
- il titolo costitutivo, individuabile nell’accordo fra il proprietario della cosa e il creditore, che deve risultare da un atto scritto con data certa;
- lo spossessamento del bene da parte del proprietario, il quale lo consegna al creditore o a un terzo che ne acquisisce la custodia.
Lo spossessamento è fondamentale poiché realizza l’indispensabile funzione di pubblicità della garanzia, volta a tutelare i terzi interessati all’acquisto.
Nel caso di pegno di credito non è possibile lo spossessamento: la funzione di pubblicità si realizza notificando la costituzione al debitore del debitore o con l’accettazione di costui tramite scrittura di data certa.
Nel caso di pegno su beni destinati all’esercizio di un’impresa, modalità che consente all’impresa debitrice di mantenere il possesso e continuare a utilizzare i beni per svolgere la sua attività produttiva, la funzione pubblicitaria si realizza con l’iscrizione del pegno in apposito registro informatizzato.
L’ipoteca, ai sensi dell’art. 2808 c.c.,può essere costituita su:
- beni immobili;
- diritti reali immobiliari (superficie, enfiteusi, usufrutto);
- beni mobili registrati (autoveicoli, navi e aeromobili);
- diritti reali sui beni mobili registrati;
- rendite dello Stato;
- quote di comunione dei diritti precedenti.
Si tratta di diritti soggetti ad un regime particolare di pubblicità, cioè l’iscrizione in pubblici registri.
Per la costituzione occorrono due requisiti:
- un titolo che la giustifichi;
- l’iscrizione nei pubblici registri relativi al bene che ne forma oggetto.
In base al titolo che ne giustifica la costituzione, l’ipoteca può essere di tre tipi:
- volontaria: in conseguenza a un atto giuridico compiuto dal proprietario del bene redatto con la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
- giudiziale: iscrivibile da ogni creditore sui beni del debitore su base di una sentenza o altro provvedimento giudiziario che condanni il debitore a pagare una somma, eseguire un’altra obbligazione o a risarcire un danno;
- legale: iscrivibile in modo automatico sui beni del debitore in alcuni casi previsti dalla legge (es. ipoteca dell’alienante e ipoteca del condividente).
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