La cartella Equitalia non va pagata se riguarda imposte e crediti prescritti.

La prescrizione è la sanzione prevista in caso di mancato esercizio di un diritto entro un determinato termine previsto dalla legge.

Nell’ambito della riscossione tramite cartelle esattoriali, Equitalia non potrà più pretendere dal contribuente alcun pagamento, né con riscossione né tramite azione giudiziale, se non esercita il suo diritto di credito entro un determinato periodo di tempo, decorso senza la notifica di alcun atto interruttivo della prescrizione (lettere di messa in mora, avvisi, cartelle).

Vediamo di seguito i termini di prescrizione dei più comuni crediti oggetto di cartelle esattoriali, decorsi i quali il diritto di Equitalia si estingue.

INPS (Legge 335/1995 CLICCA QUI)

Contributi di previdenza e assistenza sociale obbligatoria:

10 anni per contributi anteriori al 1 gennaio 1996;

5 anni per i contributi successivi al 1 gennaio 1996;

10 anni  in caso di denuncia da parte del lavoratore o dei suoi superstiti di mancato versamento dei contributi.

Contributi Fondo pensioni lavoratori dipendenti e altre gestioni pensionistiche obbligatorie:

10 anni per contributi anteriori al 1 gennaio 1996;

5 anni per i contributi successivi al 1 gennaio 1996;

10 anni quando il mancato versamento dei contributi è denunciato dal lavoratore o dai suoi superstiti;

Contributi minori (DS, TBC, ENAOLI, SSN):

5 anni

Contributi dovuti da artigiani, esercenti attività commerciali e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata:

5 anni

Sanzioni in caso di ritardato o mancato versamento dei contributi:

10 anni

I termini di prescrizione dei contributi e delle sanzioni decorrono dal giorno in cui i contributi dovevano essere versati. Nel caso di contributi a percentuale sul reddito i termini decorrono dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento (Inps, circolare n. 69 del 25 maggio 2005 CLICCA QUI).

INAIL (Legge 335/1995)

Si applicano gli stessi termini previsti per i contributi INPS.

Con la circolare n. 32 del 1996 (CLICCA QUI), l’INAIL ha precisato la disciplina dei termini di prescrizione nei casi di accertamenti ispettivi effettuati a far data dal 17 agosto 1995, del rimborso delle eccedenze e del rimborso delle regolazioni passive.

Imposte erariali (Irpef, Irap, Iva)

Stante la mancanza di una specifica disciplina legale, si applica il termine di prescrizione ordinario di 10 anni.

Tributi locali (Imu, Ici, Tarsu, Tasi)

Si prescrivono nel termine di 5 anni.

Sanzioni per violazione del Codice della Strada

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni al codice della strada si prescrive nel termine di 5 anni decorrenti dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Bollo auto

Il bollo auto si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Canone Rai

Il canone Rai si prescrive in 10 anni a decorre dalla fine di gennaio dell’anno in cui va corrisposto il canone.

Articolo redatto a cura dell’Avv. Luca Rufino