La Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 depositata in data 19/04/2018 (Presidente Lattanzi e Relatore Amoroso), allegata in calce, ha ampliato il perimetro della compensazione delle spese di lite rispetto alla riduzione effettuata dal legislatore nel 2014 allo scopo di contenere il contenzioso civile.

Il Decreto Legge 132/2014, convertito nella Legge n. 162/2014, aveva infatti sostituito la clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all’art. 92 del codice di procedura civile – con cui il giudice poteva derogare alla regola delle spese di lite a carico della parte totalmente soccombente – con due ipotesi tassative (oltre quella della soccombenza reciproca):

  1. la “assoluta novità della questione trattata” e
  2. il “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”.

La Corte Costituzionale, con la pronuncia in parola, ha ritenuto tale tassatività lesiva del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto lascia fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa.

  1. La “assoluta novità della questione trattata” – nella lettura costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale – è riconducibile non solo alla novità della questione trattata dal Giudicante, ma in via più generale ad una situazione non orientata dalla giurisprudenza ed in relazione alla quale possono sorgere situazioni di assoluta incertezza della lite, in diritto o in fatto, anch’esse riconducibili a “gravi ed eccezionali ragioni”
  2. Il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” comporta – secondo una lettura testuale della norma – che vi sia stato un mutamento giurisprudenziale del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti.  Il mutamento dei termini della controversia (senza che nulla possa addebitarsi alle parti e sempre che incida su questioni dirimenti), può però avere un oggetto più ampio di quello tipizzato dall’art. 92 c.p.c. (si pensi, ad esempio, ad una norma di interpretazione autentica o ad uno ius superveniens con effetto retroattivo; ad una sentenza di illegittimità costituzionale; ad una nuova regolamentazione nel diritto dell’Unione Europea).

Di qui l’illegittimità costituzionale dell’articolo 92, secondo comma, del Codice di procedura civile “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.

Sentenza Corte Costituzionale 77-2018 

Articolo redatto a cura dell’Avv. Simone Poggi