Il regime forfettario, a partire dal 1° gennaio 2019, ha subito importanti modifiche per effetto dell’entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, titolata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (c.d. Legge di Bilancio 2019), pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 31/12/2018 – Suppl. Ordinario n. 62 (CLICCA QUI).
Analizziamo più dettagliatamente le novità riguardanti il regime forfettario, come previste dalla manovra.
Innanzitutto, è indicata un’unica soglia di accesso al regime forfettario e vengono eliminate le precedenti condizioni necessarie per l’accesso (ovverosia: 1. costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali non superiore a 20.000 euro e 2. spese per personale non superiore a 5.000 euro): dal 1° gennaio 2019, infatti, potranno beneficiare del regime forfettario tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa o arte o professione che nell’anno solare precedente abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000,00 euro.
Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
I soggetti esclusi dall’accesso al regime in parola sono:
1) coloro che si avvalgano di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari ai fini della determinazione del reddito (cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, agriturismo, ecc.);
2) coloro che non siano residenti (il regime resta comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE/aderente allo SEE, qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito);
3) coloro che effettuino, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
4) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipino, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (CLICCA QUI per il testo di Legge), ovvero che controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitino attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
5) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali siano in corso, o siano intercorsi nei due precedenti periodi d’imposta, rapporti di lavoro, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
I soggetti già in attività accedono al regime forfettario senza necessità di effettuare alcuna comunicazione.
Ai soggetti che diano inizio all’attività e che presumano di rispettare le condizioni previste per l’accesso al regime forfettario, è fatto obbligo, ai soli fini anagrafici, di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (mod. AA9/12 – CLICCA QUI). In caso di inottemperanza, l’accesso al regime forfetario non viene precluso, ma si è soggetti ad una sanzione amministrativa a partire da 250 fino a 2.000 euro (art. 11, comma 1 lett. a), D.Lgs 471/97 – CLICCA QUI). L’attestazione del possesso dei requisiti di accesso e dell’assenza di cause di esclusione avviene in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
La normativa non prevede una durata del regime.
L’applicazione del regime fofrfettario viene meno in 3 casi:
1) per opzione: coloro che possiedono i requisiti per l’accesso al regime, possono decidere di non applicarlo o di fuoriuscirne, optando per il regime ordinario. L’opzione può venire esercitata per comportamento concludente e vincola il contribuente per un minimo di 3 anni, dopodiché si rinnova tacitamente di anno in anno, finché il comportamento concludente permane.
2) Per legge: quando viene meno uno dei requisiti per l’accesso al regime forfettario o si verifica una causa di esclusione. In questi casi il regime cessa di essere applicato dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di accesso o si verifica una causa di esclusione. Non è prevista, a differenza del regime dei minimi, la cessazione del regime nel corso dell’anno.
3) Per accertamento definitivo, i cui esiti attestino il venir meno di una delle condizioni di accesso al regime o la sussistenza di una causa di esclusione. Anche in questo caso il regime cessa dall’anno successivo a quello oggetto di accertamento.
Il principale beneficio del regime forfettario è costituito dall’esonero dal versamento dell’IVA (di contro, non sussiste diritto di detrazione a credito). Si è altresì esonerati: dall’obbligo di registrazione delle fatture emesse/corrispettivi; dalla registrazione degli acquisti; dalla tenuta e dalla conservazione dei registri; dalla dichiarazione e dalle comunicazioni IVA; dalle comunicazione dati fatture; dalla comunicazione black list; dalla comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute; dalla fatturazione elettronica.
Per contro, sui beneficiari del regime agevolato incombono i seguenti obblighi: numerazione e conservazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali; certificazione e conservazione dei corrispettivi (come in precedenza, sulle fatture emesse andrà riportata l’indicazione normativa del regime forfettario); presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie; versamento dell’IVA in relazione agli acquisti di beni intra UE ed ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge (da valutare caso per caso in base al volume di ricavi ed alle normative vigenti).
Relativamente alle imposte sui redditi, l’accesso al regime forfettario comporta:
1) l’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
2) la determinazione semplificata del reddito d’impresa o di lavoro autonomo mediante l’applicazione del coefficiente di redditività (differenziato a seconda del codice ATECO distintivo del tipo di attività esercitata) ai ricavi/compensi percepiti. Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge. L’eventuale eccedenza che non avesse trovato capienza nel reddito dell’attività assoggettata al regime forfetario potrà essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile (art. 10 TUIR). Il reddito così determinato è soggetto ad un’imposta pari al 15% (ridotta al 5%, per i primi 5 anni, per le start up), sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali. Il versamento dell’imposta sostitutiva è soggetto alle medesime regole previste per l’Irpef (modello telematico F24);
3) l’obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
4) l’esclusione dal versamento dell’IRAP;
5) l’esonero dall’obbligo di presentazione degli studi di settore.
Quali sostituti d’imposta, poi, gli aderenti al forfetario non subiscono, né effettuano, la ritenuta alla fonte (a tal fine si rilascia apposita dichiarazione, che può essere inserita anche in fattura). Sussiste ad ogni modo l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme non assoggettate a ritenuta.
Viene previsto, infine, in favore degli imprenditori che applichino il nuovo regime fiscale agevolato, obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni artigiani e commercianti, la riduzione del 35% sulla contribuzione previdenziale dovuta. Per potersi avvalere della predetta agevolazione, è necessario presentare apposita domanda all’INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno.
Articolo redatto a cura dell’Avv. Luca Rufino
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