I Tutor sono stati disattivati per effetto dell’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Roma il 28 maggio 2018 (CLICCA QUI per il testo dell’ordinanza), con cui è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza pubblicata il 10 aprile scorso, mediante la quale la stessa Corte “accertato che il sistema di sorveglianza sul traffico stradale Sicve, denominato anche Tutor, installato da Autostrade per l’Italia S.p.A. sulla rete autostradale dalla stessa gestita in concessione, costituisce contraffazione di brevetto nazionale di invenzione di cui è titolare CRAFT S.r.l (piccola ditta toscana con sede in Grave in Chianti (FI), n.d.r.)., ha ordinato la rimozione e distruzione di tutte le attrezzature costituenti violazione del brevetto, fissando per ogni giorno di ritardo il pagamento della somma di euro 500 …“.
Ricostruiamo, per sommi capi, la vicenda.
Il 10 aprile scorso, Autostrade per l’Italia S.p.A. rendeva nota, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale, la circostanza secondo cui i dispositivi Tutor non sarebbero stati rimossi dalla rete dalla stessa gestita, ma sarebbero stati sostituiti, entro 3 settimane, con una differente tecnologia. Con il medesimo comunicato, la società informava circa la volontà di farsi carico della sanzione pecuniaria prevista nella sentenza d’appello succitata, al fine di mantenere attivo il sistema Tutor fino all’integrale sostituzione degli apparati. La società presentava contestualmente istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza di condanna del 10 aprile.
Il 28 maggio 2018, il Collegio della Sezione specializzata in materia di impresa della Corte d’Appello di Roma emetteva ordinanza con cui respingeva l’istanza formulata da Autostrade per l’Italia di sospensione dell’esecutività della sentenza.
Alla base della richiesta di sospensiva vi era, per quanto riguarda il fumus, l’asserita fondatezza del ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello, già depositato dalla società istante; relativamente al profilo del periculum, la società adduceva la gravità delle conseguenze che la rimozione del sistema di rilevamento in parola verrebbe a produrre sulla sicurezza ed incolumità degli automobilisti, una volta venuta meno l’efficacia dissuasiva sulla condotta di guida degli stessi, nonché il grave danno economico che verrebbe a subire Autostrade per l’Italia S.p.A. a seguito della distruzione di tutte le apparecchiature che compongono il sistema di rilevamento.
La Corte d’Appello di Roma non accoglieva i suddetti rilievi, sulla scorta delle seguenti motivazioni:
– è senz’altro da escludere che il giudice dell’appello possa valutare l’asserita fondatezza del ricorso per Cassazione, sia pure sotto il mero profilo del fumus;
– ai fini della valutazione della gravità ed irreparabilità del danno (periculum) non può essere preso in considerazione l’asserito pericolo per l’incolumità degli automobilisti, trattandosi di interessi cui la società Autostrade non è portatrice, essendo semmai sottoposti alla cura dello Stato e che, pertanto, non possono che rimanere estranei al giudizio civile svoltosi nanti la Corte d’Appello di Roma ed ora proseguito in Cassazione, che attiene esclusivamente alla questione in merito alla sussistenza o meno della contraffazione lamentata da CRAFT. Non vale, a giudizio della Corte, neppure obiettare che l’interesse relativo alla sicurezza stradale potrebbe essere invocato da Autostrade per l’Italia attesa la previsione dell’art. 14 del Codice della Strada (CLICCA QUI per il testo dell’articolo) relativa agli obblighi del concessionario volti a garantire la sicurezza delle strade in concessione, giacché le previsioni di detta norma in alcun modo attengono alla installazione di sistemi di rilevamento della velocità quale strumento di prevenzione.
– Il paventato danno economico conseguente alla distruzione dell’intero sistema Sicve per la Corte non sussiste in quanto sarebbe sufficiente, ai fini di cui alla sentenza, rimuovere i software locali senza manomettere gli elementi fisici. Né può trattarsi di danno irreparabile in quanto trattasi di beni ed attrezzature la cui disattivazione sarebbe suscettibile di reintegrazione per equivalente.
Da rilevarsi che la questione della contraffazione del brevetto tocca ogni versione del Tutor e quindi anche la sua versione alternativa semplificata (nota con il nome di Vergilius).
L’ordinanza del 28 maggio rigetta, da ultimo, la richiesta presentata da CRAFT di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per avviare un’indagine per il reato di contraffazione. I giudici hanno ritenuto che “le contrastanti decisioni succedutesi nei vari gradi” del contenzioso di cui trattasi, che va avanti da circa 10 anni, unitamente al fatto di trovarsi in questa fase del giudizio (istanza urgente), precludano la possibilità di valutare, ancorché sommariamente, il merito della questione“.
La sentenza ha sollevato preoccupazioni da parte dell’Asaps – Associazione sostenitori Polstrada in materia di sicurezza stradale, affermando che in tal modo con i Tutor “rischia di spegnersi anche il livello della sicurezza stradale“.
Per poter mettere un punto definitivo sulla vicenda bisognerà attendere la pronuncia da parte della Corte di Cassazione.
Articolo redatto a cura dell’Avv. Luca Rufino
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